LEGGE 23 febbraio 1961, n. 340

Type Legge
Publication 1961-02-23
Ultimo aggiornamento 1961-05-16
State In force
Source Normattiva
articles 2
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo europeo per lo scambio delle sostanze terapeutiche di origine umana, con Protocollo e Allegati, firmato a Parigi il 15 dicembre 1958.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 8 dell'Accordo stesso.

GRONCHI FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI - GIARDINA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Allegato

ALLEGATO European Agreement on the exchange of therapeutic substances of human origin Parte di provvedimento in formato grafico

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