REGIO DECRETO 1 dicembre 1861, n. 350
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare le seguenti Convenzioni adottate a Parigi il 3 dicembre 1958 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.): a) Convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni ufficiali e documenti governativi; b) Convenzione concernente gli scambi internazionali di pubblicazioni.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.