LEGGE 9 marzo 1961, n. 350
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare le seguenti Convenzioni adottate a Parigi il 3 dicembre 1958 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.): a) Convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni ufficiali e documenti governativi; b) Convenzione concernente gli scambi internazionali di pubblicazioni.
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