LEGGE 9 marzo 1961, n. 350

Type Legge
Publication 1961-03-09
Ultimo aggiornamento 1961-06-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare le seguenti Convenzioni adottate a Parigi il 3 dicembre 1958 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.): a) Convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni ufficiali e documenti governativi; b) Convenzione concernente gli scambi internazionali di pubblicazioni.

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