DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 387

Type DPR
Publication 1961-03-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, chi delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale 10 ottobre 1951 per gli agenti di assicurazione in gestione libera stipulato tra l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e l'Associazione Nazionale fra gli Agenti di Assicurazione;

Visto l'accordo nazionale 10 ottobre 1951, per gli agenti operanti per le gestioni in economia, allegato al predetto accordo;

Vista la convenzione nazionale 24 giugno 1953 per le casse di previdenza agenti stipulata tra l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e l'Associazione Nazionale fra gli Agenti di Assicurazione;

Visti il testo delle condizioni particolari (la inserirsi nelle polizze vita emesse in applicazione della convenzione e la nota verbale all'art. 6 della convenzione per le casse di previdenza agenti, stipulata il 24 giugno 1953, allegati alla predetta convenzione;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 44 del 7 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta

Articolo unico

I rapporti costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati l'accordo nazionale 10 ottobre 1951 per agenti di assicurazione in gestione libera, e la convenzione nazionale 24 giugno 1953 per le casse di prevenienza, agenti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo della convenzione aziendali, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, dai medesimi richiamate e agli stessi allegate, degli accordi indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli agenti di assicurazione in gestione libera e di tutti gli agenti operanti per la gestione in economia.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 maggio 19651

Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 137. - VILLA

Accordo nazionale

ACCORDO NAZIONALE DEL 10 OTTOBRE 1951 PER AGENTI DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA. Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato

ALLEGATO ACCORDO NAZIONALE DEL 10 OTTOBRE 1951 PER AGENTI OPERANTI PER LE GESTIONI IN ECONOMIA Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione nazionale

CONVENZIONE NAZIONALE DEL 24 GIUGNO 1953 PER LE CASSE DI PREVIDENZA AGENTI. Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 1

ALLEGATO 1 TESTO DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DA INSERIRSI NELLE POLIZZE VITA EMESSE IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE. Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

ALLEGATO 2 NOTA VERBALE ALL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE PER LE CASSE DI PREVIDENZA AGENTI. Parte di provvedimento in formato grafico

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