DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1961, n. 389
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e successive, modificazioni;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 445;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Siena in data 17 novembre 1960 per il finanziamento di due posti di assistente ordinario presso la Facolta' di giurisprudenza della Universita' di Siena.
Art. 2
Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub-articolo 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo-organico assegnati alla Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Siena in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Art. 3
L'Universita' di Siena versera' allo Stato l'intero importo dei contributi dovuti dall'ente finanziatore a norma degli articoli 2 e 3 della convenzione nonche' le integrazioni dei contributi stessi derivanti da eventuali futuri miglioramenti economici disposti a favore degli assistenti universitari.
Art. 4
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla, scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2 verranno senz'altro soppressi e i titolari cesseranno immediatamente e dal servizio.
Art. 5
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi
GRONCHI BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 maggio 1961
Atti dei Governo, registro n. 136, foglio n. 172. - VILLA
Convenzione istituzione due posti di assistente Università Siena-art. 1
Repertorio n. 65 Convenzione per la istituzione di due posti di assistente presso la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Siena. L'anno millenovecentosessanta (1960) addi' diciassette (17) del mese di novembre in Siena in una sala della sede del Monte dei Paschi di Siena posta in piazza Salimbeni n. 3, davanti a me dott. Camillo Amic, nato a Sassari il 9 marzo 1900, domiciliato a Siena nella mia, qualita' di direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Siena, abilitato a ricevere gli atti e contratti in forma pubblica per conto dell'Amministrazione universitaria di Siena in virtu' ed ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 9 novembre 1953, registrato al n. 676 della pag. 381 del vol. I della raccolta, si sono personalmente presentati i signori: il gr. uff. prof. dott. Giuseppe Bianchini, nato a S. Quirico d'Orcia (Siena) il 20 settembre 1888, domiciliato in Siena, Rettore magnifico protempore dell'Universita' degli studi di Siena e suo legale rappresentante, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Universita' alla stipulazione del presente atto con deliberazione in data 26 ottobre 1960, che si allega al presente atto sotto la lettera A; il comm. avv. Danilo Verzili, nato a Monteantico (Grosseto) il 5 ottobre 1909, domiciliato a Siena, presidente protempore della Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena e, suo legale rappresentante, espressamente delegato alla stipulazione del presente atto con deliberazione in data 1 settembre 1960 del Comitato esecutivo del Monte dei Paschi di Siena, che si allega sotto la lettera B), mentre si allega sotto la lettera C) la deliberazione presa in data 17 novembre 1960 del Comitato esecutivo del Monte dei Paschi di Siena con la quale si sono approvate le modifiche agli articoli 2 5 della convenzione di cui allegato B), approvandosi altresi' quanto deve formare oggetto del paragrafo b) della premessa alla convenzione medesima. Le parti della cui identita' personale e capacita' di agire lo ufficiale rogante sono personalmente certo, dichiarano di non essere parenti tra di loro e di rinunciare, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni. PREMESSO a) che per il migliore funzionamento della Facolta' di giurisprudenza e' necessario provvedere alla istituzione di due posti di assistente di ruolo; b) che il Monte dei Paschi di Siena, nell'intento di onorare degnamente la memoria dell'illustre concittadino prof. Mario Bracci, ha deliberato di mettere a disposizione dell'Universita' di Siena, nei termini e con le modalita' di cui verra' detto in appresso i mezzi necessari alla istituzione di due posti di assistente di ruolo presso l'Universita' degli studi di Siena; c) che il Consiglio della Facolta' di giurisprudenza, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Universita' di Siena hanno accettato, con il piu' vivo compiacimento, l'offerta della istituzione di due posti di assistente, tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Siena saranno istituiti, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente, in aggiunta a quelli assegnati alla predetta Facolta'. Il trattamento giuridico ed economico nonche' il trattamento di quiescenza dei titolari dei predetti posi di assistente sara' quello previsto dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, riguardante le norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari. Qualora, nel corso del decennio, venisse istituita presso la Universita' di Siena una Facolta' di economia e commercio O di discipline comunque attinenti alla Banca, i due posti di assistente cesseranno automaticamente di essere assegnati alla Facolta' di giurisprudenza e saranno messi a disposizione della predetta nuova Facolta'.
Convenzione istituzione due posti di assistente Università Siena-art. 2
Art. 2. Il Monte dei Paschi di Siena, a mezzo del suo legale rappresentante, comm. avv. Danilo Verzili, presidente della Deputazione amministratrice, assume l'obbligazione di corrispondere all'Universita' di Siena, a valere sulla quota utili destinata alle opere di beneficenza o pubblica utilita', secondo l'art. 27 dello statuto, la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti ai titolari dei posti stessi, compresi gli oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che, sugli stipendi dei predetti assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, a decorrere dalle date di nomina in ruolo del titolari. Le somme da versare in due rate semestrali, sono determinate, per ognuno dei due posti, in L. 1.600.000 (unmilioneseicentomila), per l'ammontare della spesa media prevista per un posto di assistente ordinario. Il Monte dei Paschi si obbliga inoltre a versare all'Universita' di Siena la ulteriore somma di L. 320.000 trecentoventimila) per ognuno dei due posti, pari al 20% del contributo di L. 1.600.000, al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza.
Convenzione istituzione due posti di assistente Università Siena-art. 3
Art. 3. Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico o di quiescenza del personale assistente disposto dallo Stato, la somma di cui al precedente articolo risultasse inferiore a quella che la Universita' di Siena e' tenuta a versare allo Stato. Il Monte dei Paschi di Siena versera' annualmente la differenza suddetta, fermo restando che la inadempienza a tale obbligo comportera' senz'altro la decadenza della convenzione e I posti di cui trattasi saranno soppressi ed i titolari cesseranno dal servizio.
Convenzione istituzione due posti di assistente Università Siena-art. 4
Art. 4. La presente convenzione si intendera' inoltre decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle scadenze successive di cui all'art. 6; b) se vengono a cessare per qualsiasi motivo, e in qualsiasi momento cio' si avveri, i versamenti da parte del Monte dei Paschi previsti dalla presente convenzione, restando inteso che nessuna responsabilita' potra' derivare al Monte del Paschi dalla cessazione di tali versamenti. In tutti i casi suddetti i posti di assistente si intenderanno senz'altro soppressi ed i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.
Convenzione istituzione due posti di assistente Università Siena-art. 5
Art. 5. L'Universita' di Siena, in esecuzione degli accordi sopra citati, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo del posto di assistente nel loro importo al lordo di ogni ritenuta. L' Universita' di Siena versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita' la somma prevista per fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza. Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo ed articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.
Convenzione istituzione due posti di assistente Università Siena-art. 6
Art. 6. La presente convenzione avra' la durata di anni dieci con decorrenza dalla data di nomina dei titolari degli istituendi posti di assistente e si intendera' tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di dieci anni, ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione due posti di assistente Università Siena-art. 7
Art. 7. La presente convenzione che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Siena e' esente dalla tassa di registro ai sensi dell'art. 55 del - testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art1) del [decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1925-04-09;380). Essa sara' resa esecutiva non appena verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che disporra' l'approvazione ed istituira' i posti di ruolo. Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Universita' di Siena. Il presente atto, escluse le firme, conta di n. 7 facciate e 163 righe, ed e' scritta da persona di mia fiducia. F.to: R. Giuseppe BIANCHINI n. n. F.to: Danilo VERZILI, n. n. F.to: Camillo AMIC Registrato a Siena il 28 novembre 1960 al volume 203, n. 1503, mod. 1, esatte lire: gratis. Il direttore: Gianfranco MOZZI
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