DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 410
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati tecnici e amministrativi delle aziende agricole e forestali;
Visti, per la provincia di Belluno: il contratto collettivo integrativo 28 giugno 1951, stipulato tra il Sindacato dei Proprietari ed affittuari Conduttori, il Sindacato dei Proprietari con Beni Affittati, il Sindacato dei Proprietari Concedenti a Mezzadria ed il Sindacato Interprovinciale dei Dirigenti e degli Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali; l'accordo collettivo 25 aprile 1954, stipulato tra l'Unione, Provinciale degli Agricoltori ed il Sindacato Interprovinciale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Belluno, in data 15 luglio 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Belluno: - il contratto integrativo collettivo 28 giugno 1951, relativo agli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali; - l'accordo collettivo 25 aprile 1954, relativo agli impiegati di aziende agricole; sono regolati da norme giuridiche uniforme alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Belluno.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei Conti, addi' 16 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 118 - VILLA
Allegati
CONTRATTO COLLETTIVO 28 GIUGNO 1951 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 19 LUGLIO 1949, DA VALERE PER GLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 25 APRILE 1954 PER GLI IMPIEGATI DI AZIENDE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO. Parte di provvedimento in formato grafico
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