LEGGE 16 maggio 1961, n. 417
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La misura dell'indennità annua lorda attribuita agli aiutanti di battaglia, dall'articolo 1 della legge 11 giugno 1959, n: 353, è elevata a lire 70.000.
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