LEGGE 13 maggio 1961, n. 427
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1960-61, la spesa di lire 150 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Uffici del Comitato interministeriale per la ricostruzione). Tale somma da versare ad apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, è assegnata al Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e produttività, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626, per la chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61.
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