DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 434
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 4 febbraio 1949, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di pettini con qualsiasi materia prima fabbricati, stipulato tra l'Associazione Nazionale Esercenti Industrie Varie, con l'intervento della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Unitaria Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie, con l'intervento della Libera Confederazione Generale italiana dei Lavoratori; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 aprile 1950, relativo agli impiegati dipendenti dalle aziende industriali produttrici di pettini con qualsiasi materia prima fabbricati, stipulato tra le medesime parti di cui al contratto che precede; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 120 del 21 novembre 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 4 febbraio 1949 e 1 aprile 1950, relativi agli operai ed agli impiegati dipendenti dalle aziende industriali produttrici di pettini con qualsiasi materia prima fabbricati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di pettini con qualsiasi materia prima fabbricati.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 155. - VILLA -
Contratti collettivi
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 4 FEBBRAIO 1949 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI PETTINI CON QUALSIASI MATERIA PRIMA FABBRICATI. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 1 aprile 1950 PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI PETTINI CON QUALSIASI MATERIA PRIMA FABBRICATI. Parte di provvedimento in formato grafico
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