LEGGE 9 marzo 1961, n. 436
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra, la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con Protocollo e scambi di Note, concluso a Roma il 21 novembre 1957.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato con Protocollo e scambi di Note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 40, comma 2°, del Trattato stesso.
GRONCHI FANFANI - SEGNI - SCELBA - GONELLA - TRABUCCHI - TAVIANI - COLOMBO - SULLO - MARTINELLI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Trattato-art. 1
Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania (Roma, 21 novembre 1957). TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, animati dal comune desiderio di rendere sempre piu' operante l'amicizia fra, i loro Stati e di promuovere gli scambi economici dando loro la forma piu' libera, hanno deciso di concludere un Trattato di amicizia, commercio e navigazione basato, in generale, sul principio del trattamento nazionale accordato reciprocamente e su quello del trattamento della nazione piu' favorita applicato in modo incondizionato. A tale scopo hanno designato come loro Plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: l'On. Prof. Giuseppe PELLA, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli Affari Esteri, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: il Dr. Heinrich von BRENTANO, Ministro Federale per gli Affari Esteri, i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato i seguenti articoli: Articolo 1 1. Ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini ed alle societa' dell'altra Parte, al loro patrimonio, alle loro imprese e a tutti gli altri loro interessi un trattamento giusto ed equo in qualsiasi momento. 2. Nei limiti delle disposizioni del presente Trattato e' accordata liberta' di commercio e di navigazione fra il territorio delle due Parti contraenti.
Trattato-art. 2
Articolo 2 1. I cittadini di ciascuna Parte contraente possono entrare, soggiornare, stabilirsi, viaggiare e transitare nel territorio dell'altra Parte, con l'osservanza delle norme di legge in materia, salvo nel caso in cui motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di sanita' pubblica o di moralita' vi si oppongano. I cittadini medesimi possono altresi' lasciare in ogni momento il territorio dell'altra, Parte, ove non ostino motivi di carattere penale. 2. I cittadini di ciascuna Parte contraente, che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte, possono essere espulsi soltanto qualora cio' sia necessario per motivi di sicurezza dello Stato, sicurezza pubblica, ordine pubblico o moralita'. Dopo un soggiorno legittimo di almeno cinque anni l'espulsione e' lecita soltanto per motivi di sicurezza dello Stato o se gli altri motivi di cui sopra sono particolarmente gravi. 3. Il provvedimento di denegato ingresso o soggiorno nel territorio di una, delle Parti contraenti e' soggetto ai ricorsi previsti dalle leggi di tale Parte. I cittadini di ciascuna Parte contraente, che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte, possono essere espulsi soltanto dopo essere stati ammessi a far valere le ragioni che possono invocare contro la, loro espulsione, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a questo effetto davanti un'Autorita' competente. 4. Le due Parti contraenti accordano ogni possibile agevolazione per i viaggi dei turisti e di altri visitatori per quanto si riferisce al loro ingresso, soggiorno e uscita, nonche' per la distribuzione dei materiale di informazione turistica.
Trattato-art. 3
Articolo 3 1. E' garantita ai cittadini di ciascuna Parte contraente, nel territorio dell'altra Parte, piena liberta' di pensiero, di coscienza, di culto, di riunione e di associazione, nonche' di esercizio anche pubblico del culto, in conformita' alle norme della Costituzione di tale Parte. Con l'osservanza delle leggi generali, i cittadini di ciascuna Parte contraente possono dedicarsi liberamente - anche in forma di societa' - a qualsiasi attivita' religiosa, scientifica, assistenziale, educativa, culturale, ricreativa, sportiva o sociale, e sono autorizzati, come anche le dette societa', a concludere, ai fini delle attivita' di cui sopra nonche' in materia funeraria, negozi giuridici con ogni persona fisica e societa' che abbia residenza, sede o dimora nel territorio dell'altra Parte contraente. Questo vale, in particolare, per il diritto di stipulare contratti, di assumere obbligazioni, di essere titolari di beni mobili ed immobili, di diritti ed interessi di ogni specie, di acquistarli tra vivi o per causa di morte e di alienarli o comunque disporne. Nessuna disposizione del presente paragrafo puo' essere interpretata nel senso che essa accordi o conceda tacitamente un diritto a svolgere attivita' politica nel territorio dell'altra Parte contraente. 2. Le due Parti contraenti riconoscono i principi della liberta' di stampa e del libero scambio di informazioni. Con l'osservanza delle leggi generali, i cittadini di ciascuna Parte contraente possono raccogliere informazioni nel territorio dell'altra Parte per la pubblica diffusione; possono trasmettere liberamente tale materiale, destinato ad essere pubblicato all'estero mediante la stampa, la radio, la televisione, il film ed altri mezzi di diffusione; possono utilizzare liberamente i pubblici servizi di trasmissione delle informazioni per lo scambio di informazioni con altre persone, all'interno e fuori di tale territorio. 3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le norme di legge delle due Parti contraenti sul mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico ne' quelle concernenti la protezione della moralita' e della sanita' pubblica.
Trattato-art. 4
Articolo 4 1. I cittadini di ciascuna Parte contraente godono protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte. L'ordinamento giuridico dell'altra Parte contraente non deve metterli in una situazione meno favorevole riguardo alla tutela della loro persona di quella esistente in casi simili per i nazionali dell'altra Parte contraente. In applicazione di questo principio le due Parti contraenti si impegnano a non emanare norme che contengano limitazioni, gravami o oneri particolari per i cittadini dell'altra Parte. In nessun caso il loro trattamento puo' essere meno favorevole di quello corrispondente ai principi del diritto internazionale vigenti in materia. 2. In caso di provvedimenti delle Autorita' di una delle Parti contraenti che limitino la liberta' personale di un cittadino dell'altra Parte, il cittadino in questione deve entro 48 ore essere posto a disposizione del giudice, il quale deve interrogarlo prontamente contestandogli i fatti che gli sono addebitati. Il cittadino arrestato ha il diritto di chiedere che il giudice competente prenda senza indugio una decisione relativa alla, legittimita' ed alla continuazione dell'arresto. Inoltre ha il diritto di richiedere che il suo caso sia deciso entro un termine adeguato in cui gli deve essere concesso tempo sufficiente per preparare debitamente la sua difesa, e di avere l'assistenza di un difensore di fiducia, o di ufficio qualora egli non provveda a detta nomina, ma la legge richieda ugualmente la presenza di un difensore. Ogni attivita' processuale deve svolgersi con l'intervento di un interprete, qualora cio' risulti necessario. Comunque un interprete dovra' sempre intervenire se l'imputato lo richieda, e cio' anche per gli interrogatori davanti l'Autorita' di polizia. 3. Appena un cittadino di una delle Parti contraenti e' stato arrestato da Autorita' dell'altra Parte contraente, il prossimo Rappresentante consolare del Paese di cui l'arrestato e' cittadino deve essere informato senza indugio dell'arresto. Il Rappresentante consolare ha il diritto di visitare l'arrestato ogni qualvolta lo ritenga necessario, e di mantenersi in contatto con lui per via epistolare. Tali visite e tali rapporti epistolari debbono aver luogo nel quadro dei regolamenti in vigore per lo stabilimento in cui il suddetto cittadino e' detenuto. Le due Parti contraenti sono pero' d'accordo che tali regolamenti debbono accordare al Rappresentante consolare possibilita' adeguate di accesso e di consultazione con l'arrestato.
Trattato-art. 5
Articolo 5 1. I cittadini di ciascuna Parte contraente non hanno obblighi di servizio militare nei confronti dell'altra Parte, ne' possono venire costretti ad entrare a far parte di formazioni armate o militarizzate organizzate dalla Parte stessa entro o fuori del suo territorio. 2. I cittadini di ciascuna Parte contraente sono esenti, nel territorio dell'altra Parte, da qualsiasi obbligo relativo a prestazioni personali pubbliche, sempreche' non si tratti di prestazioni civili generali previste per la protezione della popolazione civile, ivi compresa la protezione dalle catastrofi naturali. La esenzioni si estende anche ai contributi obbligatori che sono richiesti in luogo di prestazioni personali di servizio. 3. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente si applica, nel territorio dell'altra Parte, lo stesso trattamento fatto ai nazionali per quanto riguarda i doveri di prestazioni pubbliche di cose, come requisizioni, occupazioni temporanee e vincoli simili. Ad essi spettano tutte le garanzie e facolta' di ricorso che spettano ai nazionali, nonche' i diritti alle indennita', previste dalla legge. 4. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente spettano, nel territorio dell'altra Parte, tutte le provvidenze provenienti da fondi pubblici messi a tal fine a disposizione, che in occasione di catastrofi naturali e simili vengano concesse ai nazionali. 5. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 trovano corrispondente applicazione alle societa'.
Trattato-art. 6
Articolo 6 1. I beni dei cittadini e delle societa' di ciascuna Parte contraente godono protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte. 2. Detti beni godono di una tutela non inferiore a quella che le leggi dell'altra. Parte contraente concedono ai beni dei nazionali. Cio' vale anche per quanto riguarda atti della, pubblica Autorita', perquisizioni, controlli e qualsiasi altro intervento; tali atti, inoltre, dovranno venire eseguiti nel modo meno gravoso per gli interessati. 3. Le due Parti contraenti si impegnano a non emanare norme ne' a prendere provvedimenti particolari ai cittadini ed alle societa' dell'altra Parte, che ne rendano peggiore il trattamento in ordine alla loro partecipazione ad altre imprese economiche sia mediante conferimento in danaro, sia mediante ogni altro conferimento consentito dalla legge. 4. I beni dei cittadini e delle societa' di ciascuna Parte contraente possono essere espropriati nel territorio dell'altra Parte solo per pubblica utilita' e contro un indennizzo adeguato. L'indennizzo deve corrispondere al valore del bene espropriato, essere effettivamente realizzabile ed essere versato senza non necessari ritardi. Al piu' tardi al momento dell'esproprio, si deve prevedere in modo idoneo la fissazione e il versamento dell'indennizzo. La legalita' dell'esproprio e l'ammontare dell'indennizzo devono poter essere esaminati in un normale processo legale. Possono pretendere gli stessi diritti i cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente in occasione dell'esproprio di beni che si trovino nel territorio dell'altra Parte contraente, cui partecipino direttamente o indirettamente. 5. Per quanto riguarda, le questioni disciplinate ai ai paragrafi 2 e 4, i cittadini di ciascuna Parte contraente godono nel territorio dell'altra Parte contraente del trattamento della nazione piu' favorita.
Trattato-art. 7
Articolo 7 I cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente godono, nel territorio dell'altra Parte, dello stesso trattamento riservato ai nazionali per quanto riguarda l'accesso a tutti gli organi giurisdizionali, ordinari e amministrativi, ed a tutti i pubblici uffici per la tutela dei loro diritti e interessi.
Trattato-art. 8
Articolo 8 1. I cittadini di ciascuna Parte contraente godono, nel territorio dell'altra Parte contraente, del trattamento nazionale per quanto concerne l'ammissione ad attivita' economiche o professionali di qualsiasi genere e l'esercizio di tali attivita'. Cio' vale analogamente per le societa'. 2. I cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di fondare societa' nel territorio dell'altra Parte contraente, di partecipare alla loro fondazione o di acquistare partecipazioni a societa' dell'altra Parte contraente, in conformita' delle leggi vigenti per i cittadini e le societa' dell'altra Parte. I cittadini stessi hanno il diritto di esercitare attivita' nella direzione e nell'amministrazione di tali societa', in particolare come membri del Consiglio direttivo o del Consiglio di amministrazione. 3. Nel territorio di una Parte contraente le imprese non possono essere trattate in modo meno favorevole di altre imprese perche' sono di proprieta' o sotto il controllo di cittadini o societa' dell'altra Parte contraente. 4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle professioni od attivita' al cui esercizio i cittadini stranieri o le societa' straniere non sono ammessi o ammessi solo con limitazioni. Tuttavia i cittadini di una delle due Parti contraenti sono ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente all'esercizio delle professioni o attivita' di cui al punto 8 del Protocollo secondo le disposizioni vigenti per i nazionali. 5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non escludono: a) di sottoporre le societa', la cui forma giuridica differisce dalle forme di societa' ammesse dalle leggi nazionali, al trattamento previsto da queste ultime per quanto riguarda gli obblighi relativi alla iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese, la responsabilita' degli amministratori e la pubblicita' dei bilanci; b) di chiedere che in materia di capitale sociale e di contabilita' le societa' adempiano alle esigenze corrispondenti a quelle richieste per le societa' nazionali della stessa forma giuridica; se le societa' rispondono a queste condizioni, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' sociale, eventualmente necessaria per la societa' estere, deve essere rilasciata. 6. Le restrizioni legali che potranno essere introdotte in futuro per i cittadini stranieri e le societa' straniere non si applicheranno ad una attivita' gia' legittimamente esercitata al momento dell'entrata in vigore di queste restrizioni. 7. I cittadini e le societa' di ciascuna, Parte contraente nonche' le imprese di loro proprieta' o controllate da essi godono nel territorio dell'altra Parte contraente il trattamento della nazione piu' favorita per tutte le materie trattate nel presente articolo.
Trattato-art. 9
Articolo 9 1. In deroga a quanto stabilito ai paragrafo 1 ed al paragrafo 4, secondo periodo, dell'articolo 8, l'ammissione di cittadini di ciascuna Parte contraente ad esercitare una attivita' come prestatori d'opera nel territorio dell'altra Parte e' regolata, fatte salve le disposizioni seguenti, dalle norme legislative e regolamentari di ciascuna Parte contraente in materia di prestatori d'opera stranieri. 2. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte contraente ed ivi siano occupati regolarmente come prestatori d'opera almeno per cinque anni con prestazioni continue o periodiche con intervalli non superiori a nove mesi, o che siano in grado di provare un regolare soggiorno ininterrotto di almeno dieci anni, verra' rilasciato, su richiesta, un documento in base ai quale non sono soggetti per una durata, illimitata ad alcuna restrizione territoriale e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, ad alcuna limitazione professionale per quanto concerne l'esercizio di un lavoro dipendente. Le due Parti contraenti si adopereranno a ridurre ulteriormente i termini di cui sopra. 3. Su richiesta, il documento puo' rilasciarsi anche prima della scadenza dei termini di cui al paragrafo 2, qualora l'applicazione delle norme legislative e regolamentari del Paese di soggiorno in materia di prestatori d'opera stranieri e l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2 determinino un particolare disagio per il prestatore d'opera. 4. Ai dirigenti di una impresa, che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte contraente, verra' rilasciato, su richiesta, il permesso di esercitare un'attivita' di dirigente senza alcuna restrizione territoriale, temporale o professionale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4. Ai sensi del presente Trattato sono considerati dirigenti di una impresa: a) coloro che sono autorizzati a rappresentare legalmente l'impresa; b) le persone cui sia stata rilasciata procura speciale o generale; c) gli impiegati delegati ad agire per l'intero campo di attivita' di una filiale dipendente. 5. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte e che inizino o esercitino una attivita' dipendente presso le societa' operanti nell'ambito previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, verra' rilasciato, su richiesta, fatto salvo il maggior diritto ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo 9, il permesso di esercitare tale attivita'. 6. Per il coniuge ed i figli di un prestatore d'opera in possesso del documento di cui al paragrafo 2, la durata minima del soggiorno richiesta per il rilascio di un documento analogo si riduce da dieci anni a cinque anni, a meno che il documento non possa essere rilasciato gia' prima della scadenza di tale termine in base alle disposizioni del paragrafo 3. Le due Parti contraenti assicurano che esamineranno con particolare benevolenza le domande dei suddetti familiari che chiedano l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 3. 7. Il soggiorno ai sensi delle disposizioni che precedono non e' considerato interrotto quando le persone indicate al paragrafo 2 ed al paragrafo Gabbiano abbandonato il Paese di residenza soltanto per vacanze, malattia od altre ragioni di carattere temporaneo. 8. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente regolarmente chiamati nel territorio dell'altra Parte in qualita' di insegnanti, aiuti o assistenti presso Universita' o Istituti superiori, sara' rilasciato il permesso di esercitarvi tale attivita'.
Trattato-art. 10
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.