DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 444

Type DPR
Publication 1961-04-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che da' esecuzione al Trattato di noce tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1957, n. 913, che da' esecuzione al Memorandum d'intesa tra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America riguardante i reclami per danni di guerra, concluso a Roma il 29 marzo 1957;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data al Memorandum d'intesa suppletivo, concluso a Roma mediante scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 12 luglio 1960, relativo ai reclami per danni di guerra.

Art. 2

Agli oneri previsti dal Memorandum d'intesa suppletivo indicato nell'articolo precedente sara' fatto fronte con la somma ancora disponibile sul fondo di 950 milioni di lire - piu' i relativi interessi - posto a disposizione della Commissione di conciliazione italo-americana al sensi del punto 2 del Memorandum d'intesa del 29 marzo 1957, citato nelle premesse.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

GRONCHI FANFANI - SEGNI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 giugno 1961

Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 5. - VILLA

Scambio di note

Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai reclami per danni di guerra. Memorandum d'intesa suppletivo al Memorandum del 29 marzo 1957. (Roma, 12 luglio 1960). Parte di provvedimento in formato grafico MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Eccellenza, ho l'onore di riferirmi alla Sua Nota del 12 luglio 1960, del seguente tenore: "Ho l'onore di riferirmi alle recenti conversazioni intervenute tra rappresentanti dei nostri due Governi, in merito alla definizione ed al pagamento di alcuni reclami addizionali per danni di guerra, in base alle procedure indicate ed ai fondi stabiliti nel Memorandum d'intesa del 29 marzo 1957, relativo ai reclami per danni di guerra. A seguito di tali conversazioni e' stato raggiunto un accordo sui termini di un Memorandum d'intesa suppletivo relativo alla questione in parola, subordinato, tuttavia, all'approvazione dei nostri due Governi. Il testo di tale Memorandum d'intesa, suppletivo e' il seguente: MEMORANDUM D'INTESA SUPPLETIVO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA RELATIVO AI RECLAMI PER DANNI DI GUERRA Con riferimento agli articoli 78 e 83 del Trattato di pace con l'Italia e al Memorandum d'intesa tra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America del 29 marzo 1957, il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America hanno raggiunto la seguente intesa allo scopo di addivenire alla definizione e al pagamento di altri reclami per danni di guerra, in base alle procedure indicate e ai fondi stabiliti nel Memorandum d'intesa del 29 marzo 1957, ivi compresi i relativi interessi bancari. 1. Saranno da definire in base al presente Memorandum d'Intesa i reclami per danni di guerra di cittadini degli Stati Uniti, avanzati ai sensi dello art. 78 del Trattato di Pace, pervenuti o trasmessi dagli interessati alla Amministrazione Centrale del Tesoro - Ragioneria. Generale dello Stato o, all'estero, alle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, entro il 28 giugno 1957, e che saranno concordati e descritti in elenchi speciali numerati progressivamente e vidimati dall'Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Roma e dal Ministero del Tesoro italiano. 2. I reclami per danni di guerra di cittadini degli Stati Uniti, non compresi negli elenchi anzidetti, saranno definiti con la procedura seguita prima della applicazione da parte del Governo italiano e del Governo degli Stati Uniti d'America del Memorandum d'intesa del 29 marzo 1957. 3. Qualora il totale degli indennizzi da pagarsi agli aventi diritto, relativi ai reclami compresi nei suddetti elenchi, risultasse inferiore o superiore alla somma ancora disponibile sul fondo di 950 milioni di lire, di cui al Memorandum d'Intesa del 29 marzo 1957, piu' i relativi interessi bancari gia' maturati o da maturarsi, saranno presi ulteriori accordi fra i due Governi interessati per la sistemazione della, differenza. 4. La liquidazione degli indennizzi concernenti i reclami compresi negli elenchi di cui al punto 1) avverra' secondo le procedure abbreviate previste dal Memorandum d'Intesa, del 29 marzo 1957. 5. Il presente Memorandum d'Intesa suppletivo entrera' in vigore non appena i due Governi si saranno notificati l'avvenuto compimento delle formalita' previste dalle loro rispettive legislazioni. Ho l'onore di proporre che, qualora il testo del Memorandum d'Intesa suppletivo, sopra riportato, sia approvato dal Governo italiano, la presente Nota e quella di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi". Ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo italiano concorda con quanto precede. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. ANTONIO SEGNI Roma, 12 luglio 1960 S. E. James David ZELLERBACH Ambasciatore degli Stati Uniti d'America - ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

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