LEGGE 28 maggio 1961, n. 458

Type Legge
Publication 1961-05-28
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai dipendenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923, numeri 143 e 153, ai quali, all'atto dell'esonero erano valutabili 10 anni di servizio utile a pensione in forza delle disposizioni vigenti al momento dell'esonero stesso, spetta, a loro domanda, che dovrà pervenire agli uffici dell'Amministrazione ferroviaria entro il termine perentorio di 120 giorni dalla entrata, in vigore della presente legge, il trattamento di pensione previsto dal testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 e relative norme di applicazione, o dal regio decreto 2 ottobre 1923, n. 2529, e loro successive modificazioni.

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