DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1961, n. 461

Type DPR
Publication 1961-02-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e Successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione e l'atto aggiuntivo stipulati in Parma in data 2 luglio 1960 e 12 dicembre 1960 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Parma.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub-articolo 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Parma in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni. Il precitato posto e' destinato alla clinica delle malattie nervose e mentali.

Art. 3

L'Universita' di Parma versera' allo Stato l'intero importo dei contributi dovuti dall'Ente finanziatore a norma degli articoli 2 e 5 dell'atto aggiuntivo di cui sopra, nonche' le integrazioni dei contributi stessi derivanti da eventuali futuri miglioramenti economici disposti a favore degli assistenti universitari.

Art. 4

Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, un posto di cui al precedente art. 2 verra' senz'altro soppresso e il titolare cessera', immediatamente dal servizio.

Art. 5

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dell'atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

GRONCHI BOSCO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 giugno 1961

Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 6. - VILLA

Convenzione-art. 1

Repertorio n. 143 REPUBBLICA ITALIANA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA Convenzione per la istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Parma. L'anno millenovecentosessanta, questo giorno due del mese di luglio, in una sala del Palazzo universitario, posto in Parma, in via dell'Universita' al civico n. 12, dinnanzi a me Albino Arduini, nato a Polesine Parmense (Parma) il 2 luglio 1897, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Parma, delegato a ricevere gli atti con decreto del rettore in data 10 febbraio 1938, n. 14, registro VII, e alla presenza dei signori: dott. Gian Paolo Usberti, nato a Parma il 20 aprile 1926 consigliere presso l'Universita' di Parma e il sig. Ugo Anghinetti nato a Cortile San Martino (Parma) il 9 marzo 1912 archivista presso l'Universita' di Parma, testimoni idonei a termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti i signori: prof. Gian Carlo Venturini il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di Rettore Magnifico e presidente del Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Parma a cio' autorizzato con regolare deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 8 aprile 1960 che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera A) e dott. Filippo Di Cianni fu Carmine, nato a San Marco Argentano (Cosenza) e residente a Parma il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di vice presidente dell'Amministrazione provinciale a mente dell'art. 255 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 e dell'art. 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e a cio' autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale in data 18 luglio 1956 che si allega al presente atto sotto la lettera B), della identita' personale dei signori comparenti io sono personalmente certo; premesso che il Consiglio provinciale (di Parma con atto n. 24.143 del 12 ottobre 1959 approvato dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del giorno 11 dicembre 1959, n. 27401, Divisione 3,1 (allegato C) ha deliberato di concorrere alla istituzione di un dispensario psichiatrico presso la clinica delle malattie nervose e mentali dell'Universita' degli studi di Parma mediante la creazione di un posto di assistente ordinario annesso alla cattedra predetta e la concessione di un annuo contribuito di L. 800.000 (ottocentomila) per il suo funzionamento, che il Consiglio della-Facolta' di medicina e chirurgia (allegato D), il Senato accademico (allegato E) e il Consiglio di amministrazione (allegato A) dell'Universita' degli Studi di Parma hanno accettato, con il piu' vivo compiacimento, l'offerta dell'Amministrazione provinciale di Parma. tutto cio' premesso e ratificato dai singoli comparenti come sopra costituiti nelle rispettive rappresentanze. Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Parma e' istituito, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario, in aggiunta a quelli assegnati alla predetta Facolta', da destinarsi alla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali. Il trattamento giuridico ed economico nonche' il trattamento di quiescenza del titolare del predetto posto di assistente sara' quello previsto dalla legge 18 marzo 1958, n. 349 riguardante le norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

Convenzione-art. 2

Art. 2. L'Amministrazione provinciale di Parma si obbliga a versare all'Universita' degli studi di Parma, per il mantenimento del posto di assistente ordinario di cui all'art. 1 e a decorrere dalla data medesima di nomina del titolare del posta stesso, un contributo annuo di L. 1.400.000 (unmilione quattrocentomila) pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di assistente ordinario universitario contro l'impegno da parte del medesimo dell'assistenza ambulatoria gratuita agli assistiti affetti da forme mentali a carico della Amministrazione provinciale e per i quali non sia richiesto il ricovero ospedaliero e manicomiale.

Convenzione-art. 3

Art. 3. L'assistente di cui sopra svolgera' la propria attivita' motto la direzione del direttore dell'istituto interessato e nel locali posti a disposizione del dispensarto psichiatrico al cui finanziamento e alla cui attrezzatura l'Amministrazione provinciale concorre con un contributo annuo di L. 800.000 a decorrere dalla stessa data di nomina dell'assistente e per la durata della convenzione.

Convenzione-art. 4

Art. 4. Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio ed indennita' di legge) dell'assistente ordinario di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'Amministrazione provinciale di Parma si obbliga ad aumentare il suo contributo in misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto stesso. L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avra' superato la spesa annua di L. 1.400.000.

Convenzione-art. 5

Art. 5. L'Amministrazione provinciale di Parma si obbliga inoltre a corrispondere all'Universita' degli studi di Parma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti l'ulteriore somma di L. 200.000 (duecentomila) annue per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di assistente ordinario di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa. La predetta Amministrazione si obbliga ad aumentare proporzionalmente della somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore degli assistenti universitari ordinari.

Convenzione-art. 6

Art. 6. L'Universita' degli studi di Parma si obbliga in esecuzione di quanto sopra indicato a: a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto di assistente ordinario assegnati alla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali, compresi gli oneri fiscali relativi nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto assistente ordinario: b) versare annualmente allo Stato la somma che le verra' corrisposta dall'Amministrazione provinciale in esecuzione, e per gli effetti di cui all'art. 5 della presente convenzione; c) destinare a dotazione della clinica per le malattie nervose e mentali il contributo annuo di L. 800.000, destinato al funzionamento e alla attrezzatura del dispensario psichiatrico e la somma che rimanesse disponibile una volta eseguiti i versamenti allo Stato di cui alle precedenti lettere.

Convenzione-art. 7

Art. 7. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza e alle successive scadenze di cui all'art. 8; b) se non verranno aumentati il contributo di cui all'art. 2 e la somma di cui all'art. 5 al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 4 e 5; c) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione; d) se venga a cessare per qualsiasi causa l'assistenza gratuita agli assistiti dell'Amministrazione provinciale presso il dispensario psichiatrico ad opera dell'Istituto di clinica delle malattie nervose e mentali. Nei casi suddetti il posto di assistente di ruolo assegnato all'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali si intendera' senz'altro soppresso e il titolare del posto medesimo cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione-art. 8

Art. 8. La presente convenzione avra' la durata di anni dieci con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'Istituendo posto di assistente presso la clinica delle malattie nervose e mentali della Universita' degli studi di Parma e si intendera' tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di dieci anni, ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione-art. 9

Art. 9. La presente convenzione che e' stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Parma, e' esente dalla tassa di registro ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art1) del [decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1925-04-09;380). Essa sara' resa esecutiva non appena verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che disporra' la approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti che la approvano e la sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Universita' di Parma. Il presente atto consta di n. 8 facciate e di parte della nona ed e' scritto da persona di mia fiducia. F.to: Gian Carlo Venturini " Filippo Di Cianni " Albino Arduini " Gian Paolo Usberti " Ugo Anighinetti Registrato a Parma il 6 luglio 1960 al n. 84, vol. 349, mod. I. Esatte lire gratis. - Il direttore: f.to BARBATO.

Atto aggiuntivo

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