DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1961, n. 470

Type DPR
Publication 1961-04-21
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 71 dei regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che reca nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1948, n. 1043 e del 19 maggio 1950, n. 428, concernenti modificazioni agli articoli 546 e 547 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato Riconosciuta la necessita' di modificare alcuni articoli del predetto regolamento o riguardanti la gestione dei buoni del Tesoro ordinari;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Gli articoli 547, 548, 551, 552, 554, 555, 575 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: Art. 547. - I buoni sono stampati su carta filigranata, portano impresso il suggello a secco della Repubblica italiana, sono muniti di matrice, contromatrice e cedola interessi, e portano le indicazioni del numero progressivo per ciascuna serie e per ciascun esercizio, del capitale nominale, degli interessi corrisposti, della durata, della data di emissione e di scadenza, della Tesoreria che ha ricevuto il versamento e di quella che deve effettuarne il pagamento alla scadenza. Quelli all'ordine devono inoltre indicare la persona o l'ente a cui favore sono rilasciati. Quelli ad portatore hanno la firma in fac-simile del direttore generale del Tesoro, e all'atto dell'emissione vengono firmati dal tesoriere centrale o dal cassiere della sezione di Tesoreria, e dal controllore capo o dal capo della sezione di Tesoreria. Quelli all'ordine vengono firmati all'atto dell'emissione dal direttore generale del Tesoro o da un suo delegato. I buoni stessi, sia all'ordine che al portatore, sono distinti nelle seguenti quindici serie: A da L. 1.000 solo per i buoni all'ordine B " " 5.000 C " " 10.000 D " " 25.000 E " " 50.000 F " " 100.000 G " " 500.000 H " " 1.000.000 I " " 2.000.000 L " " 5.000.000 M " " 10.000.000 N " " 50.000.000 O " " 100.000.000 P " " 500.000.000 Q " " 1.000.000.000 Art. 548. - Salvo il disposto dell'art. 71 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le caratteristiche, la durata in mesi, sino ad un massimo di 12, e la misura degli interessi dei buoni del Tesoro ordinari sono stabiliti con decreti del Ministro per il tesoro. Quando viene variata la misura dell'interesse, la variazione non e' applicabile alle somme gia' versate per acquisto dei buoni. Nel computo degli interessi il mese si considera di 30 giorni e le scadenze sono sempre a mesi interi a decorrere dal giorno in cui la somma e' versata nelle Tesorerie o negli uffici postali. Il calcolo degli interessi viene arrotondato con l'osservanza delle norme che regolano l'arrotondamento dei pagamenti delle pubbliche Amministrazioni. Art. 551. - Per gli acquisti dei buoni all'ordine le Tesorerie emettono vaglia del Tesoro per il capitale nominale, detratti gli interessi, commutabile in quietanza presso la Tesoreria centrale e rilasciano agli acquirenti ricevute provvisorie da staccarsi da un libretto a madre e figlia le relative quietanze, emesse dalla Tesoreria centrale, vengono trasmesse alla Direzione generale del Tesoro. Le quietanze relative ai buoni al portatore vengono dalle Tesorerie allegate al prospetto mensile di cui al successivo art. 555. Art. 552. - I buoni al portatore sono consegnati agli acquirenti, all'atto del versamento, dalla Tesoreria presso la quale il versamento stesso e' stato eseguito. Quando le Tesorerie siano sprovviste di moduli di buoni al portatore, rilasciano al nome dell'acquirente apposita ricevuta provvisoria staccata da un libretto a madre e figlia ed emettono vaglia del Tesoro commutabile in quietanza, per il capitale nominale detratti gli interessi. Art. 554. - La ricevuta provvisoria di cui agli articoli 551 e 552 deve essere presentata alle Tesorerie per il ritiro dei buoni al portatore od all'ordine. Le Tesorerie medesime, dopo di aver verificata la corrispondenza con la relativa matrice, effettuano la consegna dei buoni, del cui ritiro l'esibitore deve fare dichiarazione sulla ricevuta medesima. Questa viene, poi, unita alla matrice suddetta. Art. 555. - Mensilmente le Tesorerie compilano, in doppio esemplare, un prospetto dimostrativo dei buoni al portatore alienati nel mese. Un esemplare di detto prospetto e' dalle Tesorerie inviato alla Direzione generale del tesoro, insieme con le quietanze d'entrata riguardanti i relativi acquisti. L'altro esemplare viene dalle Tesorerie trasmesso alla Corte dei conti. La Direzione generale del tesoro compila analogo prospetto per i buoni all'ordine da essa emessi nel mese e lo trasmette alla Corte dei conti. Inoltre, le Tesorerie, per i buoni al portatore e all'ordine, compilano mensilmente separati prospetti, in duplice esemplare, relativi agli interessi sui buoni scaduti ed ai buoni rimborsati e li trasmettono, corredati rispettivamente dai tagliandi cedola e dai buoni, alla Direzione generale del tesoro. Art. 575. - Nel caso di smarrimento della dichiarazione di ricevuta di cui agli articoli 551 e 552, si provvede giusta quanto e' stabilito dall'articolo 250 per lo smarrimento delle quietanze di Tesoreria. Nel caso di smarrimento di buoni del Tesoro ordinari pagati o di cedole interessi si provvede giusta quanto e' stabilito dall'articolo 473 per lo smarrimento dei titoli di spesa pagati.

Art. 2

Agli articoli 550, 560, 608, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono apportate le seguenti modificazioni Art. 550. - il primo comma e' sostituito dal seguente: "In corrispondenza degli acquisti di buoni del Tesoro ordinari le Tesorerie emettono giornalmente quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni stessi". L'ultimo comma e sostituito dal seguente: "Nelle quietanze emesse in commutazione di vaglia, postali di servizio o di vaglia del Tesoro, devono essere indicati il numero e la data dei vaglia stessi e in quelle per rinnovazione di buoni scaduti la data della loro presentazione o quella della loro scadenza". Art. 560. - Il quarto comma e' sostituito dal seguente: "I buoni di cui I titolari non abbiano la libera disponibilita' non possono essere pagati senza l'autorizzazione della, Direzione generale del tesoro da unire in copia ai buoni stessi. I buoni rinnovati devono portare a tergo, oltre alla firma per quietanza, l'indicazione della quietanza di entrata o del vaglia del Tesoro emesso per la rinnovazione". Art. 608. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La stessa Direzione generale, in relazione agli elenchi degli interessi sui buoni dei Tesoro scaduti, compila in doppio esemplare e trasmette alla Corte dei conti una nota riepilogativa delle somme pagate per tale titolo".

Art. 3

Le norme del presente decreto entrano in vigore il 1 luglio 1961.

GRONCHI FANFANI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1961

Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 31. - VILLA

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