LEGGE 2 giugno 1961, n. 507
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo
unico. Gli articoli 1 e 2 della legge 18 dicembre 1959, n. 1147, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 1
"Art. 2. - Il pagamento alla Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma della somma che sarà in definitiva accordata con decreto dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, potrà essere fatto a misura dell'esecuzione dei lavori, in rapporto all'ammontare totale della spesa ritenuta ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un ventesimo della somma stessa e con la trattenuta di un decimo da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione finale dei lavori". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 giugno 1961 GRONCHI FANFANI - SPATARO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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