LEGGE 2 giugno 1961, n. 508
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, costituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641, è autorizzata ad istituire e gestire case di riposo per pensionati delle Ferrovie dello Stato nonchè per vedove di agenti morti in servizio o in quiescenza provviste di pensione di riversibilità.
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