DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1961, n. 515

Type DPR
Publication 1961-06-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;

Visto il decreto del Presidente della, Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 197;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1

I prezzi, le tasse, le soprattasse e i diritti accessori di ogni genere, attualmente in vigore per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato, sono aumentati del quindici per cento. Fanno eccezione i prezzi dei "Biglietti di abbonamento settimanale o festivo per impiegati, operai e braccianti", che sono aumentati del dieci per cento.

Art. 2

I prezzi in vigore per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono aumentati rispettivamente: a) del dieci per cento per i trasporti a carro. Per i trasporti tassabili con le classi dalla 601 in poi l'aumento si applica mediante la variazione di due classi nella classificazione attuale; b) del venti per cento per i trasporti tassati in base alla tariffa ordinaria numero 1 "Colli celeri e spedizioni ordinarie in piccole partite", alla tariffa speciale numero 107 "Giornali e altre pubblicazioni periodiche", e alla tariffa per il trasporto di cose a bagaglio registrato, di cui alla parte seconda, capo VII, delle Condizioni e tariffe. Il diritto fisso previsto dall'art. 61, paragrafo 5, nonche' le tasse, soprattasse e diritti accessori di ogni genere, tanto se riguardanti trasporti a carro che in piccole partite, o a bagaglio registrato, sono aumentati del dieci per cento.

Art. 3

Alla Tariffa speciale n. 103 - Prodotti alimentari - e alla Tariffa eccezionale n. 201 - Prodotti alimentari dal Mezzogiorno e dalla Sardegna - sono apportate le modificazioni di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 4

Il Ministro per i trasporti provvedera' ad emanare le norme di attuazione per l'adeguamento, all'aumento di cui agli articoli 1 e 2, delle basi di tariffa e degli altri prezzi di trasporto, nonche' delle tasse, soprattasse e diritti accessori di ogni genere, con gli opportuni arrotondamenti, e per il coordinamento tra le varie disposizioni, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme in vigore.

Art. 5

Restano immutati ed applicabili, anche in relazione alle modifiche introdotte col presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1961.

GRONCHI FANFANI - SPATARO - PALLA - TAVIANI - RUMOR - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1961

Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 59. - RELLEVA

Allegati

1) Modificazioni alla Tariffa Speciale n. 103 - Prodotti alimentari Parte di provvedimento in formato grafico 2) Modificazioni alla Tariffa Eccezionale n. 201 - Prodotti alimentari dal Mezzogiorno e dalla Sardegna Parte di provvedimento in formato grafico

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