LEGGE 16 giugno 1961, n. 531
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La convalida dei corsi superiori tecnici di artiglieria di cui all'articolo 9 della legge 31 luglio 1956, n. 917, deve intendersi estesa ai corsi di specializzazione elettronica 5°, 6° e 7°, banditi anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211. Agli ufficiali che abbiano superato i corsi di cui al comma precedente ed abbiano prestato o prestino il servizio pratico sperimentale previsto dal terzo comma dell'articolo 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, sono applicabili le disposizioni transitorie e finali contenute negli articoli 8, 10 e 11 della predetta legge 31 luglio 1956, n. 917. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 giugno 1961 GRONCHI FANFANI - ANDREOTTI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.