DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1961, n. 566
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Viste le leggi 18 ottobre 1960, n. 1198 e 19 ottobre 1960, n. 1197; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1960-61, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento: Cap. n. 172. - Restituzioni, ecc. di tasse, ecc. L. 560.000.000 Cap. n. 173. - Restituzioni, ecc. di addiziona- le, ecc........................................... " 82.000.000 Cap. n. 194. - Restituzioni e rimborsi.......... " 30.000.000 Cap. n. 227. - Restituzioni e rimborsi.......... " 10.650.000.000 Cap. n. 228. - Restituzioni, ecc. dell' addizio- nale, ecc......................................... " 492.000.000 Cap. n. 257. - Restituzione di imposte di fab- bricazione, ecc................................... " 400.000.000 Cap. n. 258. - Restituzione di imposte, ecc. sui filati, ecc....................................... " 1.200.000.000 Cap. n. 272. - Restituzione di diritti all' es- portazione, ecc................................... " 30.000.000.000 Cap. n. 287. - Restituzioni, ecc. dell' addizio- nale, ecc......................................... " 1.065.000.000 -------------- L. 44.479.000.000 --------------
GRONCHI FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 126. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)