DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1961, n. 583
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 52;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 3333;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1959, n. 387;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
E' immesso alla vendita un nuovo tipo di pietrine focaie cilindriche, di mm. 2,6 di diametro per mm. 4 di lunghezza (tipo A quater). Il diritto fisso dovuto all'Erario, sopra ognuna di dette pietrine focaie a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e' stabilito nella misura di L. 25 (venticinque), terme rimanendo le altre quote di cui alla Tabella H del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167.
Art. 2
Il prezzo di vendita al pubblico del suddetto tipo di pietrine focaie e' stabilito in L. 30 (trenta) per ogni pietrina.
GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 132. - VILLA
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