DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 593
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle Autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 62, 63 e 64, relativi al corso biennale di studi propedeutici per la laurea in Ingegneria sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 62. - Titolo di ammissione al biennio propedeutico agli studi di Ingegneria e' il diploma di maturita' classica o scientifica. Sono insegnamenti fondamentali comuni a tutti i corsi di laurea in Ingegneria: 1° anno: 1) Analisi matematica 1°; 2) Geometria 1°; 3) Fisica 1°; 4) Chimica; 5) Disegno. 2° anno: 1) Analisi matematica 2°; 2) Meccanica razionale; 3) Fisica 2°. In relazione ai diversi corsi di laurea, si hanno inoltre i seguenti insegnamenti, dei quali il primo e' fondamentale, mentre gli altri sono aggiuntivi: 1) Ingegneria civile: a) Disegno 2° (civile); b) Litologia e geologia; c) Tecnologie generali dei materiali. 2) Ingegneria meccanica: a) Disegno 2° (macchine); b) Tecnologie generali dei materiali; c) Chimica applicata. 3) Ingegneria elettrotecnica ed Ingegneria elettronica: a) Geometria 2°; b) Disegno 2° (macchine). 4) Ingegneria chimica: a) Disegno 2° (macchine); b) Chimica organica. 5) Ingegneria aeronautica: a) Geometria 2°; b) Disegno 2° (civile). 6) Ingegneria mineraria: a) Geometria 2°; b) Mineralogia. 7) Ingegneria nucleare: a) Disegno 2° (macchine) b) Fisica atomica. Art. 63. - Gli insegnamenti biennali di Analisi matematica, di Geometria e di Fisica importano ciascuno due esami distinti. I due esami di Fisica, comprendono anche la parte riguardante le relative esercitazioni. Gli insegnamenti di Geometria e di Meccanica razionale sono distinti dagli analoghi insegnamenti per il corso di laurea in Matematica. Art. 64. - Gli studenti del 1° anno di corso potranno ottenere la iscrizione a 2° anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti insegnamenti: Analisi matematica 1°, Geometria 1°, Fisica 1° Chimica. Al termine del 2° anno di corso lo studente per essere ammesso al 3° anno di corso presso una qualunque Facolta' di ingegneria e Politecnico dovra' aver superato tutti gli esami fondamentali comuni ai vari indirizzi, e l'esame fondamentale di cui alla lettera a) relativo all'indirizzo prescelto al momento dell'iscrizione al secondo corso.
GRONCHI BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 139. - VILLA
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