DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 604
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1392, e successive modificazioni;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma in data 11 febbraio 1961 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la clinica otorinolaringoiatrica della Universita' di Roma.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub-articolo 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Roma in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengono meno, per qualsiasi motivo i contributi in essa, previsti, il posto di cui al precedente art. 2 verra' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsioni dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dello esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
GRONCHI BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 156. - VILLA
Convenzione istituzione un posto assistente ordinario-art. 1
Convenzione per la istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica otorinolaringoiatrica della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Roma. L'anno millenovecentosessantuno questo giorno undici del mese di febbraio, in Roma, in una sala del rettorato della Citta' universitaria, avanti a me dott. Francesco Ruggeri del fu Antonio, direttore amministrativo dell'Universita' di Roma, delegato con decreto rettorale del 20 ottobre 1958 a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto della Universita' stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento, generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono comparsi i signori: Papi prof. Giuseppe Ugo, del fu Giustino, nato a Capua e domiciliato a Roma, Magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione delle convenzioni con la deliberazione del Consiglio di amministrazione di cui appresso (Allegato A) che fa parte integrante del presente atto; Comm. dott. Cesare Magarotto di Antonio, nato a Padova e domiciliato per la carica presso l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, di cui e' direttore generale, delegato alla stipulazione della presente convenzione dall'Ente nazionale stesso, con la deliberazione n. 409 del Comitato esecutivo dell'Ente medesimo, in data 22 agosto 1960 (allegato B) che si allega come parte integrante del presente atto. Le due parti contraenti, della cui identita' personale io, ufficiale rogante, sono certo, con il mio consenso rinunziano espressamente alla presenza dei testimoni. Premesso Che l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e' venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'Universita' degli studi di Roma; Che il Ministero dell'interno, organo tutorio dell'Ente nazionale suddetto, non ha formulato rilievi perche' venga data esecuzione alla deliberazione n. 409 del 22 agosto 1960, citata in premessa (allegato C) che si allega come parte integrante del presente atto: Che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Roma, udito anche il parere della Facolta' di medicina e chirurgia ha esaminato ed approvato nella seduta del 10 gennaio 1961 nell'ambito della sua competenza, la proposta per la istituzione mediante convenzione del suddetto posto di assistente ordinario ed ha autorizzato il rettore alla stipula della presente convenzione. Tutto cio' premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Roma e' istituito, in aggiunta ai posti di assistente ordinario assegnati alla clinica otorinolaringoiatrica con le norme dell'art. 1/sub-art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato alla clinica suddetta.
Convenzione istituzione un posto assistente ordinario -art. 2
Art. 2. L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti si obbliga a versare all'Universita' degli studi di Roma, per il mantenimento del posto di assistente ordinario di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 1.600.000 (un milione e seicentomila) pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di assistente ordinario universitario.
Convenzione istituzione un posto assistente ordinario-art. 3
Art. 3. Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, aggiunti di famiglia ed indennita' di legge) dell'assistente ordinario di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento del posto avra' superato la spesa annua di L. 1.630.000 (un milione e seicentomila).
Convenzione istituzione un posto assistente ordinario-art. 4
Art. 4. L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Roma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma pari al 20% del contributo per il mantenimento del posto di assistente, per costituire uno speciale fondo per provvede all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di assistente ordinario di cui trattasi, per tutto il periodo della durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa. Il predetto Ente si obbliga ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore degli assistenti ordinari universitari. La decorrenza dell'aumento della predetta percentuale dovra' essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore degli assistenti ordinari universitari.
Convenzione istituzione un posto assistente ordinario-art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Roma si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato a: a) versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto di assistente ordinario assegnato alla clinica otorinolaringoiatrica compresi i relativi oneri fiscali nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto assistente ordinario. b) versare annualmente allo Stato la percentuale di cui all'art. 4, che gli verra' corrisposta dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza del sordomuti in esecuzione e per gli eletti di cui al medesimo art. 4 della presente convenzione.
Convenzione istituzione un posto assistente ordinario-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza e alle successive scadenze di cui all'art. 7; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se non venga aumentato il contributo di cui all'art. 4, al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; d) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i quattro casi suddetti il posto di assistente ordinario assegnato alla clinica otorinolaringoiatrica si intendera' senz'altro soppresso e il titolare del posto medesimo cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione istituzione un posto assistente ordinario-art. 7
Art. 7. La presente convenzione avra' vigore per dieci anni a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto di assistente ordinario presso la clinica otorinolaringoiatrica della Universita' degli studi di Roma e si intendera' tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione un posto assistente ordinario-art. 8
Art. 8. La presente convenzione che e' fatta nell'interesse, dello Stato dell'Universita' di Roma, sara' registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55) e del [decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1925-04-09;380). Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e ai contratti dell'Amministrazione dell'Universita' degli studi di Roma. Non si da' lettura dei due allegati perche' le parti, con il mio consenso, vi rinunziano, dichiarando di averne esatta conoscenza. Il presente atto consta, escluse le firme, di quattro fogli scritti su sette pagine intere e righe venticinque dell'ottava pagina. Il Direttore generale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti: F.to Cesare MAGAROTTO Il Rettore dell'Universita' degli studi di Roma: F.to Giuseppe U. PAPI L'Ufficiale rogante: F.to Francesco RUGGERI Registrato all'Ufficio I, atti pubblici di Roma al n. 3510 Mod. 71 M.F. vol. 36, addi' 16 febbraio 1961, Esatte lire: gratis.
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