DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1961, n. 613

Type DPR
Publication 1961-05-10
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 8 ottobre 1959, n. 15;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari in data 6 febbraio 1961 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Clinica ortopedica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

GRONCHI BOSCO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla corte dei conti, addi' 20 luglio 1961

Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 155. - VILLA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Clinica ortopedica-art. 1

Repertorio n. 72. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Clinica ortopedica" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantuno (1961) addi' sei (6) del mese di febbraio a Sassari in una sala del Palazzo della Universita' degli studi - piazza Universita', n. 22 e precisamente nell'Ufficio della direzione amministrativa, innanzi a me dottor Giuseppe Pitzorno, nato a Sassari, funzionario amministrativo dell'Universita' degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 1 novembre 1955, a ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'Universita' medesima, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi i signori comparenti infranominandi, di comune accordo tra di loro e col mio consenso, espressamente rinunciato a termini di legge, sono personalmente comparsi i signori: prof. Pasquale Marginesu, nato a Sorso (Sassari) addi' 9 febbraio 1886, domiciliato presso il Rettorato dell'Universita' degli studi di Sassari, nella sua esclusiva qualita' di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' medesima in data 29 dicembre 1960 (Allegato A); on.le prof. Paolo Dettori, nato a Tempio (Sassari) il 20 dicembre 1926, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualita' di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione, in forza della legge regionale 8 ottobre 1959, n. 15, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 23 novembre 1959, n. 54 (Allegato D), e del mandato ricevuto dalla Giunta regionale della Sardegna, conferitogli nella adunanza del 16 novembre 1960 (Allegato C). Premesso: a) che lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, nell'ordinamento degli studi per la Facolta' di medicina e quello di "Clinica ortopedica", e che ragioni di opportunita' rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento; b) che la Regione autonoma della Sardegna si e' fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Clinica ortopedica" presso l'Universita' predetta; c) che con la legge regionale 8 ottobre 1959, n. 15, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 23 novembre 1959, n. 54 (Allegato R), l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Universita' di Sassari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Clinica ortopedica" presso la Facolta' di medicina e chirurgia; d) che con circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 5400 in data 23 agosto 1960, la spesa annuale per ciascuna cattedra e' stata fissata, in base agli emolumenti percepiti attualmente dal docenti universitari, in lire tremilioni (L. 3.000.000) piu' il 20% (venti per cento), L. 600.000, per la costituzione dell'apposito fondo da destinare al trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza per il titolare dello istituendo posto; e) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 16 novembre 1960, ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendo in pari tempo la stipulazione (Allegato C); f) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia (allegato D), il Senato accademico (allegato E) ed il Consiglio di amministrazione (allegato A) dell'Universita' di Sassari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di ruolo e di autorizzare il rettore dell'Universita' medesima alla stipulazione della presente convenzione. Tutto cio' premesso I suddetti, signori, della cui identita' personale e qualifica sopracitata lo funzionario rogante sono personalmente certo, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia, della Universita' degli studi di Sassari, al sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta al posti assegnati in organico, e' istituito un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Clinica ortopedica".

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Clinica ortopedica-art. 2

Art. 2. La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Universita' degli studi di Sassari, per il funzionamento del posto di professore di ruolo di "Clinica ortopedica", la somma annuale di lire tremilioni (L. 3.000.000).

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Clinica ortopedica-art. 3

Art. 3. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Sassari, oltre quanto indicato nel precedente art. 2, la ulteriore somma di lire seicentomila (L. 600.000) annue, pari al 20% (venti per cento) del contributo di lire tremilioni (L. 3.000.000), al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza e assistenza che possano spettare al titolare dell'istituendo posto.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Clinica ortopedica-art. 4

Art. 4. Qualora si verificassero variazioni del trattamento economico dei professori universitari di ruolo, disposte dallo Stato, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare all'Universita' degli studi di Sassari, la somma occorrente per integrare la differenza tra detto nuovo trattamento e la somma determinata nel precedente art. 2. La Regione autonoma della Sardegna, nel caso si verificassero dette variazioni, si obbliga altresi' ad aumentare proporzionalmente la somma di lire seicentomila (L. 600.000) destinata ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza di cui al precedente art. 3, in rapporto alla eventuale maggiorazione del contributo previsto dal precedente art. 2.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Clinica ortopedica-art. 5

Art. 5. I versamenti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e quelli relativi alle eventuali variazioni previste nell'art. 4 saranno effettuati entro il mese di dicembre di ciascun anno al quale si riferiscono iniziando la decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del professore di ruolo che sara' assunto alla predetta cattedra di Clinica ortopedica".

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Clinica ortopedica-art. 6

Art. 6. La inadempienza agli obblighi assunti dalla Regione autonoma della Sardegna nel precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 comporta senz'altro la decadenza della presente convenzione ed il posto di ruolo di cui trattasi sara' di conseguenza soppresso e il relativo titolare cessera' dal servizio.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Clinica ortopedica-art. 7

Art. 7. L'Universita' degli studi di Sassari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di "Clinica ortopedica" nel loro Importo al lordo di ogni ritenuta. L'Universita' degli studi di Sassari versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 3 per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dallo art. 4. Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro. Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma corrisposta dalla Regione all'Universita' degli studi di Sassari dovranno da quest'ultima essere destinate per dotazione all'istituto cui fara' capo l'insegnamento di "Clinica driopedica".

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Clinica ortopedica-art. 8

Art. 8. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero venga meno, per qualsiasi motivo, il contributo previsto, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare. Qualunque Siano per essere l'entita' della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto d'impiego, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare allo Stato l'importo totale dell'eventuale trattamento di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Clinica ortopedica-art. 9

Art. 9. La presente convenzione avra' la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del titolare dell'istituto posto di ruolo e si intendera' tacitamente prorogata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Clinica ortopedica-art. 10

Art. 10. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita', degli studi di Sassari, e' esente da tassa di registro ai termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa, diverra' esecutiva non appena sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Le parti dichiarano di aver preso conoscenza degli allegati a questo atto e pertanto dispensano ma funzionario roganti dalla lettura dei medesimi. Ed io richiesto funzionario rogante ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia, da me letto ai signori comparenti, i quali individualmente approvano e lo dichiarano conforme alla volonta' espressami. Questo atto occupa numero otto (8) facciate e fui qui della nona (9) di numero tre (3) fogli di carta da bollo da lire duecento (L. 200) a viene firmato anche a margine dei togli che non portano le firme finali, nonche' a margine degli allegati. F.to: Pasquale Marginesu " Paolo Dettori " Giuseppe Pitzorno funzionario rogante. Registrato a Sassari, addi' 9 febbraio 1961, n. 2359, mod. I, vol. 229. Esatte lire: gratis.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.