DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1961, n. 636

Type DPR
Publication 1961-05-16
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 18 della legge 4 marzo 1958, n. 261, relativo alla emanazione del regolamento di esecuzione della legge medesima; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Decreta: E' approvato il regolamento annesso al presente decreto e vistato dai Ministri per la pubblica istruzione, per l'interno e per il tesoro, contenente le norme di attuazione della legge 4 marzo 1958, n. 261, sul riordinamento dei Patronati scolastici.

GRONCHI FANFANI - BOSCO - SCELBA - TAVIANI Visto il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 luglio 1961

Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 194. - VILLA

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 1

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261, che detta norme per il riordinamento dei Patronati scolastici. Art. 1. Il Patronato scolastico, istituito in ogni Comune ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 261, assiste gli alunni bisognosi delle scuole elementari e delle scuole per il completamento dell'obbligo scolastico, sempre che non esistano apposite casse scolastiche che provvedano in modo adeguato all'assistenza Il patronato puo' assistere anche gli alunni delle scuole materne.

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 2

Art. 2. Il provveditore agli studi, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, ha facolta' di istituire nelle frazioni comunali, sezioni del Patronato scolastico, distinte dal Patronato del capoluogo, tenendo conto dell'importanza del plesso scolastico, della distanza, della difficolta' di accesso al capoluogo e del frazionamento della popolazione. In seguito alla istituzione di sezioni frazionali, dovranno essere introdotte nello statuto norme per il funzionamento delle sezioni medesime.

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 3

Art. 3. Ai fini della vigilanza prevista dall'[art. 4 della legge 4 marzo 1958, n. 261](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-04;261~art4), il provveditore agli studi puo' richiedere copia di qualsiasi atto amministrativo e contabile del Patronato e disporre ispezioni ed inchieste.

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 4

Art. 4. La Commissione prevista dall'[art. 5 della legge 4 marzo 1958, n. 261, 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-04;5~art5) costituita di un funzionario della Prefettura, di in funzionario del Provveditorato agli studi e di uno della Ragioneria provinciale dello Stato. La designazione dei funzionari stessi, fatta dai competenti uffici, deve cadere preferibilmente su persone che abbiano particolare competenza nell'esame degli atti amministrativi e di contabilita' del Patronato scolastico. La Commissione e' nominata con decreto del provveditore agli studi. La presidenza della Commissione spetta al funzionario con qualifica piu' elevata. E' aggregato alla Commissione, con mansioni di segretario, senza voto deliberativo, un impiegato del Provveditorato agli studi. La Commissione ha sede presso il Provveditorato agli studi.

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 5

Art. 5. Sono soggetti alla approvazione della Commissione, di cui al precedente articolo, i seguenti atti: a) i contratti di acquisto e di alienazione dei beni immobili; b) tutti gli altri contratti, il cui importo ecceda i limiti di spesa indicati nell'[art. 5 del regio decreto 10 novembre 1923, n. 2440](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-10;2440~art5), e successive modificazioni; c) i contratti di locazione per un termine maggiore di nove anni; d) gli atti di accettazione o di rifiuto di lasciti o donazioni; e) le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio; f) le deliberazioni a stare in giudizio; g) il bilancio preventivo annuale e le relative variazioni; h) il conto consuntivo; i) tutta le altre deliberazioni del Consiglio di amministrazione, che implichino impegni di spesa di carattere permanente e variazioni patrimoniali.

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 6

Art. 6. Ai fini degli adempimenti di cui al precedente articolo il Patronato dovra' trasmettere alla Commissione prevista dall'[art. 5 della legge 4 marzo 1958, n. 261](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-04;261~art5), gli atti, per i quali sia richiesta l'approvazione, entro quindici giorni dalla data della deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 7

Art. 7. L'attivita' del Patronato e' disciplinata da apposito statuito, da emanarsi in conformita' dello statuto tipo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione Gli statuti sono di due tipi (A e B), rispettivamente, per i Patronati dei Comuni con popolazione superiore o inferiore ai diecimila abitanti. Il Patronato puo' emanare apposito regolamento interno, in conformita' delle disposizioni del presente regolamento. Sia lo statuto, sia il regolamento interno sono soggetti alla approvazione del Consiglio scolastico provinciale.

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 8

Art. 8. Il presidente del Patronato, eletto dal Consiglio di amministrazione nei modi previsti dall'art. 13, ha le seguenti attribuzioni: a) rappresenta legalmente il Patronato scolastico in giudizio e nei rapporti con i terzi, e, ove occorra, adotta gli atti conservativi per la tutela del diritti del Patronato stesso; b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni, nonche' di quelle della assemblea dei soci; c) vigila sulla regolare tenuta degli inventari, dei registri e delle scritture contabili; d) provvede, nelle forme prescritte, alla riscossione della entrate ed al pagamento delle spese iscritte in bilancio; e) adotta, nei casi di urgenza e salvo ratifica degli organi competenti nella loro prima riunione successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva. In caso di assenza o di Impedimento, il presidente e' sostituito da un consigliere, dallo stesso appositamente designato e, in mancanza di designazione, dal consigliere piu' anziano in eta'.

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 9

Art. 9. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 18 NOVEMBRE 1965, N. 1706](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-11-18;1706)))

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 10

Art. 10. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 18 NOVEMBRE 1965, N. 1706](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-11-18;1706)))

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 11

Art. 11. Il Consiglio di amministrazione dura in carica un triennio. Se taluno dei consiglieri viene a mancare, per causa di morte, dimissioni, incompatibilita' o per altri motivi di decadenza, il provveditore promuove gli atti per la sostituzione del consigliere mancante con un altro consigliere, il quale durera' in carica sino al compimento del triennio. Per i membri elettivi, si provvede alla sostituzione con il candidato che segua con il maggior numero di voti, e, in mancanza, per elezione. Tre mesi prima della scadenza del triennio, il provveditore agli studi promuove gli atti per la rinnovazione del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio uscente rimane in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 12

Art. 12. Non possono essere nominati consiglieri coloro che non possono far parte dell'Ente comunale di assistenza. Del pari non possono essere nominati consiglieri gli impiegati del Provveditorato agli studi, i componenti del Consiglio scolastico provinciale ed i membri della Commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento. I sindaci dei Comuni e i dipendenti comunali non possono far parte, ancorche' designati da enti o da soci, del Consiglio di amministrazione del Patronato, ne' avervi incarichi di qualsiasi natura. Coloro che, ai sensi del precedente comma, non possono essere nominati componenti del Consiglio, in rappresentanza dell'Ente cui appartengono, non possono far parte del Consiglio medesimo come rappresentanti di altri enti o soci, ne' possono avere presso i Patronati incarichi di alcun genere. Non possono, infine, far parte del Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico parenti ed affini sino al terzo grado. Nei casi di incompatibilita', e' escluso il meno anziano di nomina e, subordinatamente, il piu' giovane di eta'.

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 13

Art. 13. Il Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico, nella prima adunanza, presieduta dal rappresentante della autorita' scolastica, elegge, nel proprio seno, ed a maggioranza relativa di voti, il presidente ed i componenti della Giunta esecutiva. A parita' di voti, prevale il piu' anziano di eta'. Successivamente, il Consiglio o designa la persona da proporre al provveditore agli studi per la nomina a segretario direttore.

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 14

Art. 14. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria tutte le volte che lo ritenga opportuno il presidente o no faccia richiesta almeno un terzo dei componenti il Consiglio. Il Consiglio e' convocato mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, da inviarsi ai singoli componenti almeno tre giorni prima della riunione.

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 15

Art. 15. I consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza e' pronunciata dal presidente del Consiglio di amministrazione e puo' essere promossa d'ufficio anche dal provveditore agli studi. La relativa comunicazione al provveditore agli studi, al quale spetta di promuovere gli atti per la sostituzione, e' fatta dal presidente del Patronato entro sette giorni dalla data di pronuncia della decadenza. Entro lo stesso termine, sono effettuate le comunicazioni relative ai casi di morte o di dimissioni dei componenti del Consiglio.

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 16

Art. 16. Il Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico delibera: 1) sullo statuto e sul regolamento interno dell'Ente; 2) sui contratti di acquisto e di alienazione; 3) sull'accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni; 4) sulle locazioni e conduzioni; 5) su ogni altro argomento che importi trasformazione o diminuzione del patrimonio; 6) sul bilancio preventivo e relative variazioni e sul conto consecutivo; 7) sulla convocazione dell'assemblea del soci e sul relativo ordine del giorno; 8) sul provvedimenti relativi al servizio di cassa; 9) sulla autorizzazioni a stare in giudizio; 10) sul programma annuale di attivita' da svolgere e sulle graduatorie degli alunni da assistere, riferite ai singoli settori, in cui l'assistenza del Patronato puo' articolarsi; 11) sull'ammissione dei soci.

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 17

Art. 17. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione si richiedono la presenza di almeno la meta' piu' uno del componenti ad il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a meno che non si tratti di deliberare sugli argomenti di cui ai punti 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 9) del precedente art. 16, nel qual caso si richiede la maggioranza assoluta dei voti del Consiglio. In caso di parita' di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 18

Art. 18. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario-direttore e sono firmati dal medesimo e dal presidente. La pubblicazione delle deliberazioni, ove sia richiesta, e' curata dal segretario-direttore, il quale tiene anche il registro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 19

Art. 19. I rappresentanti del Comune, sono designati dal Consiglio comunale tra coloro che non si trovino nelle condizioni di incompatibilita' di cui all'art. 12.

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 20

Art. 20. Il rappresentante dell'autorita' scolastica e' scelto tra il personale ispettivo, direttivo ed insegnante, che non presti servizio presso il Provveditorato agli studi o presso il Patronato.

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 21

Art. 21. Il rappresentante dell'autorita' ecclesiastica e' scelto, preferibilmente, fra i sacerdoti che risiedono nel Comune sede del Patronato.

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 22

Art. 22. Il rappresentante dell'autorita' sanitaria e' designato dal Consiglio comunale. Nei Comuni consorziati che dispongono di un unico medico condotto, questi puo' far parte di ognuno dei Patronati funzionanti nei Comuni predetti.

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 23

Art. 23. Le votazioni per la designazione dei rappresentanti degli con preavviso di almeno trenta giorni, mediante circolare alle Direzioni didattiche, le quali provvedono a darne tempestiva comunicazione agli insegnanti di ruolo che prestino comunque servizio nel Comune sede del Patronato. La votazioni possono avvenire su liste o su una sola lista, presentate da almeno un decimo degli elettori. Nei Comuni con oltre 2000 posti in organico sono sufficienti 200 presentatori. La liste sono costituire da un numero di candidati non inferiore a quello dei posti da coprire e non superiore al doppio dei posti stessi. Un candidato non puo' essere presentato in piu' liste. Le liste corredate della firma per accettazione di ciascun candidato, sono depositate presso un ufficio delegato dal provveditore, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la votazione. Nel caso di piu' liste, queste sono riportate in una sola scheda, da servire per le votazioni. Nel caso di lista unica, la scheda riportera' la medesima. Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti candidati, quanti sono i rappresentanti da eleggere, scegliendoli tra una stessa lista oppure fra piu' liste. Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parita', e' eletto il piu' anziano di eta'.

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 24

Art. 24. Le votazioni hanno luogo, nel giorno stabilito, presso ogni sede di direzione didattica e, per i Comuni sprovvisti di direzione didattica, nella scuola all'uopo designata dai direttori didattici. La riunione degli elettori e' presieduta dal direttore didattico o dall'insegnante da esso designato. Il presidente invita gli elettori ad indicare due scrutatori e, appena costituito il seggio, ha inizio la votazione che deve concludersi entro le ore 16 dello stesso giorno. I componenti del seggio votano prima della chiusura. Appena chiusa la votazione, si iniziano le operazioni di scrutinio, terminate le quali, e' redatto il relativo verbale che e' trasmesso al provveditore agli studi. Il provveditore dispone il riepilogo dei voti, accerta la regolarita' delle elezioni, decide - in via definitiva - su eventuali reclami, per la cui presentazione al provveditore medesimo e' prescritto il termine di cinque giorni dalla data delle votazioni, e quindi da' luogo alla proclamazione degli eletti.

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 25

Art. 25. I rappresentanti dei genitori degli alunni sono scelti dal provveditore agli studi, in base ad apposito elenco compilato dai direttori didattici e dai capi di Istituto. L'elenco deve comprendere non mano di tre genitori di alunni, scelti possibilmente tra i capi di famiglia numerosa.

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 26

Art. 26. I rappresentanti dei soci sono nominati in ragione di uno ogni cento soci o frazione di cento superiore a cinquanta per ciascuna delle tre categorie previste dagli statuti tipo ("A e "B" dei Patronati scolastici. Ciascuna categoria non puo' avere piu' di due rappresentanti. Se nessuna delle tre categorie raggiunga il numero di cento soci e qualora - nel complesso - tutte e tre le categorie raggiungano o superino il numero di cento soci o centocinquanta soci (a seconda che si tratti di Comuni con popolazione inferiore o superiore a diecimila abitanti), e' eletto un solo rappresentante per tutte e tre le categorie. Nei Comuni, con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, il numero dei rappresentanti dei soci non puo', in ogni caso, essere superiore a tre.

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261-art. 27

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