LEGGE 21 luglio 1961, n. 686

Type Legge
Publication 1961-07-21
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli ospedali generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti letto, gli ospedali e gli istituti di cura specializzati, comunque denominati, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, appartenenti o comunque dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni civili o militari dello Stato o da altri Enti pubblici, sono tenuti ad introdurre nei rispettivi organici almeno un posto di ruolo di massaggiatore o massofisioterapista, ove non esista, e a conferire tale posto a un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato. Sono ugualmente tenuti ad assumere un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato le case di cura generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti letto, le case di cura specializzate, comunque denominate, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, gestiti da privati. I limiti di età per le assunzioni previste dal primo comma sono fissati dai 21 ai 45 anni.

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