LEGGE 24 luglio 1961, n. 687
La Camera dei deputati ed Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il Ministero della pubblica istruzione, a richiesta dell'interessato, rilascia regolare attestazione di ogni risultato conseguito nelle prove di esame di concorso a cattedre per l'insegnamento secondario oppure in esami di abilitazione all'insegnamento banditi anteriormente al 28 ottobre 1957. Gli aspiranti al conferimento degli incarichi e supplenze e i partecipanti ai concorsi a cattedre hanno diritto di presentare, al fine della valutazione dei titoli, l'attestato del risultato più favorevole. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma addì, 24 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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