LEGGE 28 luglio 1961, n. 704
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Fino al 31 dicembre 1962, gli uditori giudiziari possono, dopo sei mesi di tirocinio e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati con funzioni giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica presso i tribunali e nelle preture. L'uditore non può fare le veci del presidente del tribunale o della sezione, mancante o impedito; nè può supplire il procuratore della Repubblica.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.