LEGGE 26 luglio 1961, n. 713

Type Legge
Publication 1961-07-26
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443, già prorogata con legge 24 dicembre 1959 n. 1153, e concernente l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari, è rinnovata, con gli stessi criteri e modalità previsti dalla legge medesima, per la durata di un anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi, e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - GONELLA - TAVIANI - Visto, il Guardasigilli: GONELLA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.