LEGGE 26 luglio 1961, n. 713

Type Legge
Publication 1961-07-26
Ultimo aggiornamento 1961-08-24
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443, già prorogata con legge 24 dicembre 1959 n. 1153, e concernente l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari, è rinnovata, con gli stessi criteri e modalità previsti dalla legge medesima, per la durata di un anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi, e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - GONELLA - TAVIANI - Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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