LEGGE 28 luglio 1961, n. 723
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, è sostituito dal seguente: "Gli Archivi notarili si distinguono in distrettuali e mandamentali. Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica nei Comuni capoluoghi di distretti notarili ed hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto. Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni vigenti sulla istituzione e sul funzionamento degli Archivi mandamentali".
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