DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 727

Type DPR
Publication 1961-05-09
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 aprile 1953 per i dipendenti dalle aziende acquedottistiche private, stipulato tra l'Associazione Industriali Acquedotti, l'Unione Nazionale Industriali degli Acquedotti e la Federazione italiana Lavoratori degli Acquedotti, la Federazione italiana Lavoratori Gas e Acquedotti, l'Unione italiana Lavoratori Gas e Acquedotti; e, in pari data, tra l'Associazione industriali Acquedotti, l'Unione Nazionale Industriali degli Acquedotti e il Sindacato Nazionale Lavoratori Acquedottisti - C.I.S.Na.L.

Visti, il regolamento per il trattamento di previdenza, l'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 febbraio 1953 per i dipendenti dalle aziende acquedottistiche private, l'accordo 18 febbraio 1955 relativo al conglobamento e al riassetto zonale delle retribuzioni per i lavoratori anzidetti, allegati al predetto contratto collettivo 1 aprile 1958;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 121 del 21 novembre 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 aprile 1958, relativo ai dipendenti dalle aziende acquedottistiche private, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, del regolamento per il trattamento di previdenza, dell'articolo 23 di cui al contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1953 e dell'accordo 18 febbraio 1955, indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese acquedottistiche private.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 luglio 1961

Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 187. - VILLA

Contratto collettivo

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO APRILE 1958 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ACQUEDOTTISTICHE PRIVATE Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

ALLEGATO N. 2 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 FEBBRAIO 1953 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ACQUEDOTTISTICHE PRIVATE Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

ALLEGATO N. 3 ACCORDO 18 FEBBRAIO 1955 PER IL CONGLOBAMENTO E RIASSETTO ZONALE DELLE RETRIBUZIONI PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ACQUEDOTTISTICHE PRIVATE Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato A

ALLEGATO A RETRIBUZIONI MINIME CONGLOBATE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ACQUEDOTTISTICHE PRIVATE APPARTENENTI AL PRIMO GRUPPO DI CUI ALL'ART. 22 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 28 FEBBRAIO 1953 Parte di provvedimento in formato grafico

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