LEGGE 1 luglio 1961, n. 732

Type Legge
Publication 1961-07-01
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo culturale fra l'Italia e l'Iran, concluso a Roma il 29 novembre 1938.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'art. 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge verra' fatto fronto con le normali dotazioni di bilancio del Ministero degli affari esteri.

GRONCHI FANFANI SEGNA - TRABUCCHI - TAVIANI - BOSCO - MARTINELLI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Accordo - art. 1

Accordo culturale fra l'Italia e l'Iran IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e SUA MAESTA' IMPERIALE LO SCIAHINSCIA' DELL'IRAN desiderosi di promuovere un sempre maggiore sviluppo delle relazioni fra i due Paesi nel campo culturale artistico, scientifico e tecnico e di rafforzare i legami di amicizia tra loro esistenti, hanno deciso di concludere un Accordo culturale hanno a tal fine designato quali plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: Sua Eccellenza Amintore FANFANI, Presidente dei Consiglio dei Ministri e Ministro per gli Affari Esteri; Sua Maesta' Imperiale lo Sciahinscia' dell'Iran: Sua Eccellenza Ali' Asghar HEKMAT, Ministro per gli Affari Esteri, i quali, dopo essersi scambiati i loro Pieni Poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a promuovere una cooperazione efficace allo scopo di favorire lo sviluppo dei reciproci rapporti nel campo culturale, letterario, artistico, scientifico e tecnico ed in particolare Esse si impegnano: a) ad accordare le piu' ampie facilitazioni possibili per lo scambio di libri, pubblicazioni e programmi radiofonici; b) a incoraggiare lo scambio di film scientifici ed educativi di produzione razionale; c) ad organizzare esposizioni d'arte; d) ad organizzare viaggi collettivi di studenti; e) a facilitare agli studenti, ai ricercatori ed agli uomini di cultura dell'altro Paese contraente l'accesso agli istituti artistici e di belle arti, agli archivi, alle biblioteche e a tutti gli altri istituti scientifici e tecnici aperti al pubblico, alle stesse condizioni riservate ai loro rispettivi cittadini.

Accordo - art. 2

Art. 2. Le Alte Parti Contraenti agevoleranno i viaggi nei loro rispettivi Paesi di docenti e di altri membri del corpo insegnante, conferenzieri, scrittori artisti e studenti. A questo fine Esse prenderanno le misure, nei limiti delle loro possibilita', per concedere borse di studio o sussidi, a seconda dei casi.

Accordo - art. 3

Art. 3. Le Alte Parti Contraenti prenderanno le misure atte ad incoraggiare le ricerche da effettuarsi sul proprio territorio da cittadini e da missioni scientifiche dell'altro Paese, in particolare nel settore archeologico e in quello degli studi islamici.

Accordo - art. 4

Art. 4. Le Alte Parti Contraenti si sforzeranno di creare delle cattedre e dei lettorati per l'insegnamento della letteratura e della lingua persiana negli istituti universitari italiani e delle cattedre e dei lettorati per l'insegnamento della letteratura e della lingua italiana negli istituti universitari iraniani, nonche' di sviluppare quelli gia' esistenti.

Accordo - art. 5

Art. 5. Le Alte Parti Contraenti provvederanno, nei limiti fissati dalle loro rispettive legislazioni, acche' i manuali scolastici pubblicati in ciascun Paese non contengano informazioni inesatte sulla storia e sulla civilta' dell'altro Paese.

Accordo - art. 6

Art. 6. Al fine di facilitare il turismo che costituisce un mezzo efficace per la mutua comprensione dei due Paesi. Le Alte Parti Contraenti prenderanno tutte le misure necessarie allo scopo.

Accordo - art. 7

Art. 7. Le Alte Parti Contraenti esaminineranno le condizioni e le modalita' necessarie per giungere alla conclusione di un Accordo sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio sia al livello universitario che al livello dell'insegnamento medio, tenendo conto delle disposizioni che in ciascuno dei due Paesi regolano tale materia.

Accordo - art. 8

Art. 8. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti consentira' che nei propri istituti gli studenti dell'altro Paese effettuino i loro studi letterari, artistici, scientifici e tecnici in conformita' alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Accordo - art. 9

Art. 9. Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno, nei limiti del possibile, le competizioni sportive e faciliteranno la cooperazione tra le organizzazioni dello sport e dello scautismo dei due Paesi.

Accordo - art. 10

Art. 10. Le Alte Parti Contraenti adotteranno le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni che precedono e faciliteranno la costituzione sul loro rispettivo territorio di istituti e di organismi culturali i quali dovranno essere sottoposti alle leggi nazionali del Paese dove avranno la loro sede. Le Alte Parti Contraenti si assicureranno reciprocamente la piena esenzione dalle imposte per il trasferimento dei diritti di proprieta' sui suoli e sugli edifici destinati a sede degli Istituti di Cultura. Si assicureranno, altresi', l'esonero dalle imposte dirette, tasse, contributi di qualsiasi natura, siano essi dovuti all'erario o agli enti locali, relativi agli immobili di proprieta' dei suddetti Istituti di Cultura e destinati a sede dei medesimi. Le Alte Parti Contraenti, inoltre, si assicureranno reciprocamente la esenzione dai dazi e da tutti gli altri tributi dovuti per la importazione di materiale didattico e scientifico nonche' dei libri di dotazione delle biblioteche, richiesti per la costituzione e per il funzionamento degli Istituti di Cultura.

Accordo - art. 11

Art. 11. 1. Per l'esecuzione del presente Accordo sara' costituita una Commissione mista permanente. Tale Commissione si comporra' di due Sezioni, l'una con sede a Roma e l'altra a Teheran, ciascuna delle quali composta di un Presidente e di quattro membri di cui due nominati dal Governo della Repubblica, italiana e due dal Governo di Sua Maesta' Imperiale lo Sciahinscia dell'Iran. 2. Alla Presidenza della Sezione con sede a Roma, sara' nominato un rappresentante del Governo italiano; alla Presidenza della Sezione con sede a Teheran sara' nominato un rappresentante del Governo iraniano. 3. Ciascuna Sezione si riunira', almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente. 4. Ciascuna Sezione adottera' il proprio Regolamento interno. 5. Il programma di lavoro delle due Sezioni verra' stabilito, nella misura del possibile, ogni anno con consultazione reciproca. 6. Ognuna delle Sezioni potra' aggregarsi degli esperti.

Accordo - art. 12

Art. 12. Il presente Accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, che avra' luogo a Teheran.

Accordo - art. 13

Art. 13. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti potra' denunciare il presente Accordo con un preavviso di tre mesi. Fatto a Roma, il 2 novembre 1958, in duplice esemplare in lingua italiana ed iraniana, entrambi i testi facenti ugualmente fede. p. Il Presidente della Repubblica italiana FANFANI Per Sua Maesta Imperiale lo sciahinscia dell'Iran A. A. HEKMAT Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

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