DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. 748
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il titolo I del regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, modificato dal decreto luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 169, che detta disposizioni regolamentari per l'amministrazione del Corpo della guardia di finanza;
Visti gli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473, ed il titolo II del regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, modificato dal decreto luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 169, che dettano disposizioni sull'ordinamento e sull'amministrazione del Fondo massa della Guardia di finanza;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530, che conferisce la personalita' giuridica all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza, e lo statuto di detto ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1490;
Visto l'articolo 3 della legge 20 aprile 1952, n. 525, che pone a carico del Fondo massa anzidetto un contributo in favore dell'Ente nazionale per gli orfani dei militari della Guardia di finanza;
Viste le leggi 10 novembre 1957, n. 1135, e 20 febbraio 1956, n. 73, che hanno abrogato la procedura di intervento del Fondo massa nella gestione del servizio statale relativo alla somministrazione del vestiario e all'erogazione dei premi di arruolamento e di rafferma ai militari del Corpo;
Vista la legge 15 maggio 1959, n. 367, che devolve all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza l'importo delle ritenute sulle paghe dei militari puniti del Corpo anzidetto;
Ritenuta la necessita' di apportare alcune modificazioni alle disposizioni sull'amministrazione del Corpo della guardia di finanza e a quelle sull'amministrazione del Fondo massa della Guardia di finanza, contenute nei titoli I e II del citato regolamento approvato con regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, modificato dal decreto luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 169;
Visto l'articolo SI, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Al regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza, approvato con regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, modificato dal decreto luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 169, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti:
Art. 2
L'articolo 1 e' cosi' sostituito: "L'amministrazione delle legioni e dei reparti corrispondenti e diretta, sotto la vigilanza e secondo l'indirizzo dei rispettivi comandanti, da un ufficiale superiore (tenente colonnello o maggiore) che assume la denominazione di relatore. Il relatore e' il capo dell'ufficio di amministrazione, che e' composto: a) dall'ufficiale direttore dei conti, dall'ufficiale o maresciallo cassiere, dall'ufficiale di matricola e dall'ufficiale consegnatario del materiale; b) dai sottufficiali e militari di truppa necessari per il funzionamento dell'ufficio".
Art. 3
L'articolo 157 e' cosi' sostituito: "Costituiscono entrate del Fondo massa: a) le quote delle multe, ammende e pene pecuniarie assegnate per legge al Fondo massa; b) gli interessi sui titoli di Debito pubblico e gli altri redditi patrimoniali; c) i proventi eventuali diversi".
Art. 4
L'articolo 186 e' cosi' sostituito: "Per la concessione agli orfani e ai figli dei militari del Corpo di posti gratuiti e semi gratuiti in istituti di educazione e d'istruzione, ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, lettera c) del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473, il Fondo massa si avvale dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530. Per ciascun anno scolastico il presidente dell'Ente nazionale suddetto presenta al Consiglio di amministrazione del Fondo massa le proposte, le relazioni e la documentazione relative allo svolgimento dell'attivita' assistenziale prevista dal presente articolo. Il Consiglio di amministrazione del Fondo massa, tenuto anche conto di tali elementi, stabilisce annualmente la somma da destinare agli scopi anzidetti e ne dispone il versamento all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza. Il presidente dell'Ente provvede al pagamento delle spese relative e al termine di ogni esercizio finanziario rende conto della gestione del servizio al Consiglio di amministrazione del Fondo massa. L'ammissione all'assistenza prevista dal presente articolo e' deliberata dal Consiglio di amministrazione del Fondo massa ed e' regolata dalle disposizioni contenute nello statuto dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza".
Art. 5
Sono abrogati gli articoli 11, 136, 156, 160, 161, 163, 164, 188, 243, 244, nonche' i capi V, VII e VIII del titolo secondo. Negli articoli 9, 35, 46 e 52, le parole "ufficiale addetto ai servizi di cassa e di matricola", le parole "ufficiale incaricato dei servizi di cassa" e le parole "ufficiale pagatore" sono sostituite dalle, seguenti: "ufficiale o maresciallo cassiere". Nell'articolo 9 sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera e) nonche' le parole "e gli atti matricolari" di cui alla lettera g), ed e' aggiunto il seguente comma: "L'ufficiale di matricola tiene i ruoli della forza, gli stati di servizio ed ogni altro registro o documento matricolare e firma gli atti matricolari". Nella intestazione del capo VIII del titolo I e negli articoli 74, 75 e 77 la parola "casermaggio" e' sostituita dalle seguenti "vestiario, equipaggiamento e casermaggio". Nell'articolo 153 le disposizioni di cui alle lettere g) e i) sono abrogate e quelle di cui alla lettera f) sono sostituite dalle seguenti "autorizzare le spese poste a carico del Fondo massa, salvo il disposto dell'articolo 162". Nella intestazione del capo II del titolo II le parole "Massa del Corpo e massa individuale" sono sostituite dalle seguenti "Entrate e spese". Nell'articolo 158 sono abrogate le disposizioni di cui alle lettere d), f), h). Nell'articolo 159 sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera a) del primo comma e al numero 1 del secondo comma. Nell'articolo 168 sono abrogate le disposizioni di cui al numero 1 del primo comma. Nell'articolo 192 l'ultimo comma e' abrogato. Nell'articolo 245 sono soppresse le parole "degli oggetti di vestiario e di corredo, per il magazzino centrale del vestiario, per il laboratorio di cui all'articolo 179 e per i magazzini legionali". Nell'articolo 246 sono soppresse le parole "ed e' responsabile di quelli esistenti presso il magazzino centrale il consegnatario del magazzino stesso".
GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 60. - DI PRETORO
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