LEGGE 28 luglio 1961, n. 770
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziati, con la seguente modificazione: L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari e' accertato con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale".
GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.