DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 779

Type DPR
Publication 1961-05-09
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 711;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini.

Visto, per la provincia di Matera, il contratto collettivo integrativo di lavoro 1 ottobre 1955, stipulato tra il Sindacato Provinciale Costruttori Edili ed Imprenditori di Opere Pubbliche A.N.C.E. - e la Federazioni provinciale Edili ed Affini - F.I.L.E.A.

Visto, per la provincia di Potenza, il contratto collettivo integrativo di lavoro 10 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Potenza e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili, Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.C.A. il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.T.L.E.A.

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Matera, in data 28 marzo 1960, n. 2 della provincia di Potenza in data 4 marzo 1960, dei contratti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita':

Sentito il Consiglio di Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai: - per la provincia di Matera, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1955; - per la provincia di Potenza, il contratto collettivo integrativo 10 settembre 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Matera e Potenza.((1))

Dato a Roma, addi' 9 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 agosto 1961

Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 18. - DI PRETORIO

Contratti collettivi

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO I OTTOBRE 1955, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1954, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MATERA Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO I SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI POTENZA Parte di provvedimento in formato grafico

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