DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1961, n. 782
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, n. 1182, concernente modificazioni agli articoli 241 e 243 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, n. 1182, e' abrogato.
Art. 2
All'art. 243 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono aggiunti, dopo la lettera e) i seguenti commi: "A cura dei tesorieri l'importo delle quietanze deve essere convalidato mediante punzonatura di garanzia ed altro procedimento meccanico diretto alla indelebile impressione dell'importo medesimo, sia sulle matrici che sulle figlie. La indicazione del procedimento per tale convalida e delle relative modalita' d'attuazione e' effettuata con decreto del Ministro per il tesoro".
GRONCHI FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 agosto 1961
Atti del governo, registro n. 135, foglio n. 112. - DI PRETORO
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