DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1961, n. 826
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che da' esecuzione al Trattato di pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1955, n. 1374, che da' esecuzione all'Accordo provvisorio tra l'Italia e la Francia concernente il funzionamento della centrale di Gran Scala, con annessi scambi di Note, concluso a Roma il 12 gennaio 1955;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per i lavori pubblici; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esenzione e' data alla Convenzione tra l'Italia e la Francia, con annessi Protocollo e scambi di Note, sugli impianti idroelettrici del Moncenisio, conclusa a Roma il 14 settembre 1960, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' dell'art. 16 della Convenzione stessa.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
GRONCHI FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI - TAVIANI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 139, foglio n. 71. - VILLA
Convenzione - art. 1
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Francese sugli impianti idroelettrici del Moncenisio Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente della Repubblica Francese, Presidente della Comunita' Desiderando regolare le modalita' di esecuzione del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, per quanto concerne la conservazione in favore dell'Italia di facilitazioni identiche a quelle di cui essa disponeva per l'energia idroelettrica e le acque provenienti dal lago del Moncenisio prima della cessione alla Francia del territorio circonvicino e, in particolare, le garanzie tecniche previste nell'allegato III al detto Trattato; e permettere, al tempo stesso, all'Italia di partecipare alla costruzione da parte della Francia di un serbatoio di grande capacita' sull'altopiano del Moncenisio e di beneficiare cosi' di nuove facilitazioni per la produzione dell'energia idroelettrica, hanno deciso di concludere, a tal fine, una Convenzione ed hanno delegato quali loro plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA l'on. avv. prof. Antonio SEGNI, Ministro per gli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, PRESIDENTE DELLA COMUNITA' Sua Eccellenza il signor Gaston PALEWSKI, Ambasciatore di Francia a Roma; i quali, dopo aver proceduto allo scambio dei loro pieni poteri riscontrati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 La Francia costruira', sull'altopiano del Moncenisio, un serbatoio di grande capacita' mediante una diga situata a valle del lago del Moncenisio, che verra' a trovarsi, di conseguenza, conglobato in tale serbatoio. Detta diga sara' costruita in modo da garantire la sicurezza delle valli sottostanti. Il serbatoio sara' munito di opere idonee a consentire lo smaltimento verso l'Italia delle massime piene prevedibili del bacino imbrifero naturale del Cenischia.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Allo scopo di dare applicazione a quanto stabilito dall'articolo 9, numero 1, del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, la Francia mettera' a disposizione dell'Italia, a partire dal 1 novembre di ogni anno, nel serbatoio del Moncenisio, un volume di acqua corrispondente, per il periodo estivo e per quello invernale, agli apporti medi del diciottennio 1937-1954, per gravita' o per pompaggio, nell'attuale lago del Moncenisio. I quantitativi di acqua cosi' valutati saranno utilizzati dall'Italia secondo le modalita' che essa giudichera' piu' opportune: tuttavia la parte di acqua eventualmente non utilizzata alla data del 31 ottobre di ciascun anno non potra' essere computata nel periodo annuale susseguente.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 L'Italia avra' la facolta' di addurre nel serbatoio del Moncenisio, per gravita' o per pompaggio, le acque di cui essa dispone nel bacino del Cenischia e che non sono attualmente convogliate nel lago del Moncenisio. Gli apporti cosi' realizzati, misurati o, in mancanza, valutati forfettariamente di comune accordo tra le Alte Parti Contraenti, potranno essere utilizzati dall'Italia con le modalita' che essa giudichera' piu' opportune. L'Italia realizzera', manterra' ed utilizzera' a proprie spese le opere situate in territorio francese necessarie all'adduzione nel serbatoio del Moncenisio, delle acque considerate al primo comma del presente articolo, nonche' quelle necessarie all'utilizzazione delle acque tenute a sua disposizione nel serbatoio. Essa partecipera' alle spese di costruzione della diga e delle opere annesse nella proporzione in cui il volume delle nuove acque che essa potra' accumulare nel serbatoio in forza del primo comma del presente articolo stara' al volume totale del serbatoio. Detta partecipazione potra' avvenire sotto forma di lavori o di prestazione di servizi
Convenzione - art. 4
Articolo 4 In nessun momento, e salvo accordo tra, i concessionari, il volume totale delle acque accumulate nel serbatoio a favore dell'Italia in applicazione degli articoli 2 e 3 della presente Convenzione potra' eccedere 51,1 milioni di metri cubi. L'Italia partecipera' alle spese di manutenzione, di esercizio e di rinnovazione della diga e delle opere annesse nella proporzione in cui il volume massimo previsto dal comma precedente stara' al volume totale del serbatoio.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 La Francia riconosce all'Italia su tutti i terreni situati in territorio francese i diritti di appoggio e di passaggio che saranno necessari per gli studi, la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere costruite dall'Italia. Poiche' le necessita' di cantiere potranno comportare, per la durata dei lavori, la derivazione verso l'altopiano del Moncenisio di acque francesi provenienti dal bacino imbrifero superiore dell'Are, l'Italia non si opporra' allo smaltimento di tali acque sul versante italiano, a condizione che detto smaltimento non' provochi alcun danno sul versante medesimo.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 La Francia mettera' a disposizione dell'Italia i terreni che dovranno essere temporaneamente o definitivamente occupati, sul territorio francese, per l'effettuazione dei lavori. Le occupazioni dovranno avvenire entro un termine massimo di sei mesi dalla domanda che sara' presentata dal Governo italiano. L'Italia rimborsera' alla Francia le spese da quest'ultima sostenute a tale scopo nel termine di tre medi a decorrere dalla presentazione, da parte della Francia, dei titoli giustificativi di dette spese.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 La presente Convenzione non costituisce ostacolo a che la responsabilita' di ciascuno degli Stati Contraenti possa essere messa in causa per quanto concerne i danni eventualmente prodotti sul territorio dell'altro Stato Contraente per effetto della costruzione, della manutenzione dell'esercizio delle opere costruite dallo Stato stesso sul proprio territorio. Per le opere che installera' sul territorio francese, l'Italia si uniformera', per quanto riguarda la costruzione, manutenzione ed esercizio, alle leggi ed ai regolamenti vigenti in Francia. Essa sara' responsabile dei danni causati in territorio francese per effetto della costruzione, della manutenzione e dell'esercizio delle opere predette. Essa accetta di dare esecuzione alle decisioni delle istanze francesi competenti, davanti alle quali tale responsabilita' fosse messa in causa. I progetti delle opere previste nel comma precedente saranno comunicati alla Francia in tempo utile per consentire ai servizi tecnici francesi di procedere ai loro esame e di formulare eventualmente le loro osservazioni prima dell'inizio dei lavori. I lavori di costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere suddette si effettueranno sotto il controllo di agenti del Governo Francese; gli agenti incaricati di tale controllo nonche' le persone qualificate a garantire l'esercizio dei diritti di sovranita' della Francia, in particolare i funzionari di polizia e di dogana, potranno, in ogni tempo, circolare liberamente sugli impianti.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 Per l'esecuzione dei lavori, nonche' per la manutenzione, la sorveglianza, e l'esercizio degli impianti costruiti dall'Italia, la Francia: a) non riscuotera' alcun diritto di dogana di importazione sui materiali da costruzione, le materie prime ed il materiale di impianto importati dall'Italia per essere utilizzati durante i lavori o incorporati nelle opere; b) consentira' l'importazione temporanea in Francia, in esenzione dai diritti e tasse di dogana, del materiale necessario alla esecuzione dei lavori; c) permettera' l'introduzione di materiali da costruzione materie prime e materiale d'impianto senza alcun divieto o restrizione economica di importazione; d) consentira' l'importazione, in franchigia da ogni diritto e tassa e senza divieti o restrizioni economiche, di tutta l'energia, prodotta in territorio italiano mediante le acque provenienti dal serbatoio del Moncenisio, destinata ad alimentare la stazione di pompaggio denominata di Gran Scala; e) accordera' all'Italia tutte le agevolazioni compatibili con le proprie leggi e regolamenti. Le Alte Parti Contraenti ricercheranno, se del caso, i mezzi per evitare una doppia imposizione per quanto concerne i materiali da costruzione, le materie prima ed il materiale di impianto di cui sopra, nonche' ogni altra prestazione fornita dall'Italia.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 La Commissione tecnica di sorveglianza, istituita in forza del paragrafo A IV dell'allegato III al Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, verra' informata, in tempo utile, del progetti di massima, dei progetti esecutivi e dello stato di avanzamento del lavori per quanto concerne le opere da costruirsi dalla Francia o dall'Italia nella zona del Moncenisio; detta Commissione sorvegliera' la esecuzione dei lavori e l'esercizio del serbatoio.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 Le disposizioni dell'Accordo provvisorio relativo al funzionamento della centrale di Gran Scala, concluso tra il Governo italiano e quello Francese, in Roma, il 12 gennaio 1955, restano in vigore. Tuttavia l'Italia avra' facolta' di utilizzare direttamente, negli impianti situati sul proprio territorio, le acque tenute a sua disposizione entro il serbatoio del Moncenisio. In tal caso, l'Accordo provvisorio di cui sopra cessera', di avere effetto alla data di entrata in funzione di tali impianti; di conseguenza, il canone annuo versato dall'Italia alla Francia cessera' di essere dovuto alla data medesima, contro versamento dell'Italia alla Francia di una somma corrispondente, alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, alla capitalizzazione del detto canone sulla base del tasso di interesse del 6%, dedotto il valore, a prezzo di stima, degli impianti situati sul territorio francese, di cui l'Italia in applicazione del citato Accordo provvisorio ha attualmente l'esercizio, che cesserebbe per effetto della facolta' concessa all'Italia nel primo comma del presente articolo.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 Salve le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in ciascuno degli Stati, la Francia e l'Italia potranno affidare l'esercizio dei diritti e degli obblighi che loro derivano dalla presente Convenzione ad un mandatario di loro scelta, a condizione di informarne in tempo utile l'altra Alta Parte Contraente.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 Le controversie relative alla interpretazione o alla applicazione della presente Convenzione che dovessero sorgere tra le Alte Parti Contraenti saranno sottoposte alla Commissione tecnica di sorveglianza franco-italiana istituita in forza del paragrafo A IV dell'allegato III al Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. Le conclusioni di questa Commissione o, in mancanza, le osservazioni presentate da ciascuna delle due delegazioni saranno comunicate alle due Alte Parti Contraenti.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 Se le due Alte Parti Contraenti non saranno pervenute ad un amichevole componimento nel termine di due mesi a decorrere dalla comunicazione prevista dall'articolo 12, la controversia sara' sottoposta, su richiesta di una o dell'altra di Esse, ad un tribunale arbitrale.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 Il tribunale arbitrale sara', in ogni caso, composto nel modo seguente: ciascuna Alta Parte Contraente designera' un arbitro scelto tra i suoi cittadini. I due arbitri cosi' designati procederanno alla nomina di un superarbitro cittadino di uno Stato terzo. Se gli arbitri ed il superarbitro non saranno stati designati entro un termine di due mesi, a decorrere dalla richiesta prevista nell'articolo 13, ciascuna Parte potra' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine necessarie. Nel caso in cui il Presidente avesse la nazionalita' di una delle Alte Parti Contraenti, o fosse impedito per altro motivo, il Vice Presidente sara' richiesto di procedere alle nomine necessarie.
Convenzione - art. 15
Articolo 15 Il Tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti. Le sue decisioni sono obbligatorie per le Parti. Il compenso degli arbitri e le spese di funzionamento del tribunale sono sostenute in misura uguale dalle Parti. Su tutti gli altri punti, il tribunale stabilisce esso stesso la propria procedura.
Convenzione - art. 16
Articolo 16 La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, che avra' luogo a Parigi. In fede di che i Plenipotenziari sotto segnati hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione e l'hanno munita dei loro sigilli. Fatto a Roma, il 14 settembre 1960, in due esemplari, di cui ciascuno e' redatto in italiano ed in francese, entrambi i testi facendo egualmente fede. Per la Repubblica italiana SEGNI Per la Repubblica Francese GASTON PALEWSKI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI
Convenzione - Protocollo
Protocollo annesso alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Francese sugli impianti idroelettrici del Moncenisio. Al momento di procedere alla firma della Convenzione sugli impianti idroelettrici del Moncenisio i Plenipotenziari sotto segnati si sono trovati d'accordo: I) nel constatare che: a) l'espressione "diritto di dogana d'importazione" figurante nell'articolo 8 a) della Convenzione concerne i diritti di dogana propriamente detti, con esclusione delle tasse sulla cifra d'affari, in particolare della tassa sul valore aggiunto, che sono riscosse dall'Amministrazione delle dogane sulle merci importate; b) poiche' la disciplina delle tasse sulla cifra di affari applicabile nel territorio delle due Alte Parti Contraenti contempla l'esonero, in relazione a tali tasse, delle merci esportate direttamente, la doppia imposizione prevista all'ultimo comma dell'articolo 8 non puo' intendersi, per regola generale, nella misura in cui essa concerne materiali da costruzione, materia prime e materiale di impianto definitivamente importati sul territorio francese, che quale doppia imposizione all'interno di quest'ultimo territorio; c) risulta dal sistema della tassa sul valore aggiunto applicata in Francia che, nel caso considerato, ogni doppia imposizione sara' eliminata; II) nel considerare che l'indennita' forfettaria annuale di 17 milioni prevista nell'Accordo provvisorio del 12 gennaio 1955, concernente il funzionamento della centrale di Gran Scala, indicata nell'articolo 10 della Convenzione, non copre che il diritto di utilizzazione da parte dell'Italia dell'energia prodotta dalla predetta centrale, con esclusione di tutti i diritti e tasse il cui pagamento, nel diritto comune tributario francese, e' a carico del concessionario. Fatto a Roma, il 14 settembre 1960, in due esemplari in italiano e in francese. Per la Repubblica italiana SEGNI Per la Repubblica Francese GASTON PALEWSKI Visto, d'ordine dei Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI Roma, li' 14 settembre 1960 Signor Ambasciatore, Riferendomi all'articolo 11 della Convenzione firmata in data odierna, concernente gli impianti idroelettrici del Moncenisio, ho l'onore di portare a Vostra conoscenza che il Governo italiano intende affidare alla "Societa' Idroelettrica Piemonte" (S.I.P.) l'esercizio dei diritti e l'onere delle obbligazioni derivanti all'Italia dalla predetta Convenzione. Vogliate gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia massima considerazione. SEGNI A Sua Eccellenza il Signor Gaston PALEWSKI Ambasciatore di Francia - ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI Rome, le 14 septembre 1960 Parte di provvedimento in formato grafico Roma, li' 14 settembre 1960 Signor Ambasciatore, Riferendomi alla Convenzione firmata in data odierna, concernente gli impianti idroelettrici del Moncenisio, ho l'onore di portare a Vostra conoscenza che, nel medesimo spirito di collaborazione di cui e' prova il suddetto Accordo concluso tra i nostri due Paesi, il Governo italiano esprime il voto che il Governo francese accetti di agevolare, nella misura del possibile, per i lavori di sistemazione che la Francia dovra' eseguire, il ricorso a prestazioni di servizi attuate da cittadini italiani. Vogliate gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia massima considerazione. SEGNI A Sua Eccellenza il Signor Gaston PALEWSKI Ambasciatore di Francia - ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI Rome, le 14 septembre 1960 Parte di provvedimento in formato grafico
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