LEGGE 28 luglio 1961, n. 838
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dal 1 gennaio 1962, le partite iscritte nei registri catastali per un reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con il regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589; convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non superiore a lire 50, sono escluse dalle imposte sui redditi dominicale ed agrario nonchè da sovrimposte ed addizionali e da qualsiasi altro tributo o contributo applicabile sulla base delle risultanze catastali.
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