DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 846

Type DPR
Publication 1961-05-09
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 29 marzo 1952 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di tappeti, stuoie e zerbini di cocco ed articoli affini, stipulato tra la Federazione italiana Industrie Varie, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Impiegati ed Operai Tessili, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana dei Lavoratori Tessili, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro - Tessili; al quale ha aderito, in data 15 luglio 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori Tessili ed Affini;

Visto l'accordo 27 giugno 1955, e relative tabelle, per il conglobamento e per il riassetto zonale nei riguardi dell'industria dei tappeti, stuoie e zerbini di cocco ed articoli affini, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, con l'intervento della Associazione Nazionale Fabbricanti Tappeti di Cocco, e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, con l'intervento della Federazione italiana Lavoratori Tessili, l'Unione italiana del Lavoro, con l'intervento dell'Unione italiana Lavoratori Tessili: al quale ha aderito, in data 21 giugno 1956, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 118, del 21 novembre 1960 del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale 29 marzo 1952, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di tappeti, stuoie e zerbini di cocco ed articoli affini, nonche' l'accordo 27 giugno 1955 per il conglobamento e per il riassetto zonale nei riguardi dell'industria concernente le attivita' suddette, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di tappeti, stuoie e zerbini di cocco ed articoli affini.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 agosto 1961

Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 15. - DI PRETORO

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 29 MARZO 1952 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI TAPPETI, STUOIE E ZERBINI DI COCCO ED ARTICOLI AFFINI Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO 27 GIUGNO 1955 PER IL CONGLOBAMENTO E PER IL RIASSETTO ZONALE NEI RIGUARDI DELL'INDUSTRIA DEI TAPPETI, STUOIE E ZERBINI DI COCCO E ARTICOLI AFFINI Parte di provvedimento in formato grafico

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