LEGGE 3 agosto 1961, n. 852

Type Legge
Publication 1961-08-03
Ultimo aggiornamento 1961-09-16
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A partire dall'esercizio finanziario 1961-62 l'assegno ordinario annuale stabilito dall'articolo 3 del regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934, n. 288, per il funzionamento dell'Istituto di malariologia è elevato a lire 40 milioni e sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

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