LEGGE 5 agosto 1961, n. 853
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione di un contributo di lire 500 milioni a favore del Comitato nazionale per la partecipazione italiana all'Anno mondiale del rifugiato. Il contributo è destinato all'assistenza straordinaria dei rifugiati stranieri e dei profughi italiani in conformità alla risoluzione del 5 dicembre 1958 della Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.), che istituisce l'Anno mondiale del rifugiato.
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