DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1961, n. 869
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 21 marzo 1958, n. 326, concernente la disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e le foreste e per la sanita'; Decreta: E' approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, il regolamento per la esecuzione della legge 21 marzo 1958, n. 326.
GRONCHI FANFANI - FOLCHI - SCELBA - GONELLA - TRABUCCHI - BOSCO - RUMOR - GIARDINA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 139, foglio n. 82. - VILLA
Regolamento di esecuzione della L. 21 marzo 1958, n. 326-art. 1
Regolamento di esecuzione della legge 21 marzo 1958, n. 326, concernente la disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale. Art. 1. I complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale devono avere un'attrezzatura particolare in relazione alle caratteristiche per le varie categorie di complessi stabilite dall'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 326, ed a quelle previste dal presente regolamento. L'attrezzatura, proporzionata alla capacita' ricettiva e', qualitativamente, adeguata alla categoria di persone che i complessi sono destinati, in via normale, ad ospitare. I complessi ricettivi devono tenere esposte al pubblico le tariffe dei vari prezzi comprensivi del servizio e di altri eventuali oneri. Non e' consentita la promiscuita' dell'attivita' di azienda alberghiera con quella di complesso ricettivo complementare.
Regolamento di esecuzione della L. 21 marzo 1958, n. 326-art. 2
Art. 2. Ferme restando le norme legislative sul vincolo alberghiero puo' essere autorizzato, con l'osservanza delle modalita' previste dalla legge e dal presente regolamento, l'esercizio di un complesso ricettivo complementare a carattere turistico-sociale che utilizzi un immobile gia' adibito ad azienda alberghiera.
Regolamento di esecuzione della L. 21 marzo 1958, n. 326-art. 3
Art. 3. Gli alberghi ed ostelli per la gioventu' sono centri di pernottamento per periodi di tempo limitati e devono possedere, in particolare, i seguenti requisiti: camere e camerate con servizi igienici disposti in settori separati per uomini e per donne; una cucina comune dove gli ospiti possano preparare il l'oro cibo; uno o piu' locali comuni di ritrovo; impianti antincendi. Tali complessi possono disporre anche di una mensa economica per gli ospiti.
Regolamento di esecuzione della L. 21 marzo 1958, n. 326-art. 4
Art. 4. I campeggi devono essere allestiti in localita' salubri a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, colonie, chiese, caserme, cimiteri, da valutarsi in sede di istruttoria della domanda di autorizzazione. I campeggi devono disporre di adeguate recinzioni ed eventuali schermature della zona adibita a campeggio, di particolari installazioni igienico sanitarie, nonche' di accorgimenti e di impianti, per la prevenzione ed estinzione degli incendi. In particolare, devono possedere i seguenti requisiti: almeno ottanta metri quadrati per ogni installazione (tenda ed auto), ovvero almeno quaranta metri quadrati per ogni tenda compreso lo spazio adibito ai servizi comuni; strada di accesso carrozzabile; punti d'acqua potabile nel campo; lavabi e gabinetti al riparo (almeno un gabinetto per ogni venti persone); impianti adeguati di docce; impianto per lo scolo delle acque; illuminazione delle parti comuni; raccoglitori di immondizie; cassetta di pronto soccorso congruamente attrezzata; impianti antincendi.
Regolamento di esecuzione della L. 21 marzo 1958, n. 326-art. 5
Art. 5. Le disposizioni della legge e quelle del presente regolamento non trovano applicazione per i campeggi mobili occasionalmente organizzati per brevi soste da privati, nonche' da enti che abbiano per fine istituzionale la pratica dello sport e del turismo, avendo, tali allestimenti, particolari caratteristiche, distinte da quelle previste dalle disposizioni sopra citate, oltreche' dalle norme sulle aziende alberghiere.
Regolamento di esecuzione della L. 21 marzo 1958, n. 326-art. 6
Art. 6. Le disposizioni previste per gli alberghi ed ostelli per la gioventu' e per i campeggi, valgono, altresi', per i villaggi turistici, le case per ferie e gli analoghi allestimenti di cui allo art. 1, primo comma, della legge, in quanto applicabili. Agli effetti dell'art. 1, quinto comma, della legge, le case per ferie possono ospitare soltanto i dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private ed i soci di associazioni ed organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale, nonche' le persone appartenenti al nucleo familiare dei dipendenti e dei soci medesimi.
Regolamento di esecuzione della L. 21 marzo 1958, n. 326-art. 7
Art. 7. Gli autostelli devono possedere particolari caratteristiche e requisiti entro i limiti appresso specificati: ubicazione lungo le vie di comunicazione ed a conveniente distanza, da valutarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione, dai centri abitati; attrezzatura sufficiente a permettere il riposo ed il ristoro del turisti in transito, con possibilita' di ricovero dei mezzi di trasporto, di riparazione e rifornimento dei mezzi medesimi; un locale per uso comune ed un altro adibito per la mensa; adeguati servizi igienico-sanitari; impianti antincendi.
Regolamento di esecuzione della L. 21 marzo 1958, n. 326-art. 8
Art. 8. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, della legge, il Ministero della pubblica istruzione, ove disponga la realizzazione di complessi ricettivi riservati ai giovani studenti, informa preventivamente il Ministero del turismo e dello spettacolo e il Ministero della sanita' sulle caratteristiche e sull'ubicazione dei complessi, al fine di attuare l'iniziativa di intesa con tali Amministrazioni. Il Ministero della pubblica istruzione informa anche il Ministero dell'interno dell'intendimento di realizzare complessi ricettivi riservati ai giovani studenti.
Regolamento di esecuzione della L. 21 marzo 1958, n. 326-art. 9
Art. 9. La domanda di autorizzazione, di cui all'art. 2 della legge, da presentare al prefetto, in carta legale, deve indicare: le generalita' del titolare dell'esercizio e del gestore, quando si tratti di enti ed aziende, ed eventualmente, del loro rappresentante; la localita' ove deve sorgere il complesso; il tipo di ricettivita' che si vuole attuare; la capacita' ricettiva del complesso; le eventuali attivita' di vendita di bevande analcooliche ed alcooliche, di mensa, di spaccio e di autorimessa; le norme di funzionamento del complesso e le tariffe per ciascun servizio. A corredo della domanda devono essere prodotti: i disegni e le planimetrie, unitamente alla relazione tecnica dei lavori da eseguire e degli impianti; le quietanze rilasciate dal competente Ufficio del registro e le attestazioni di versamento in conto corrente postale riguardanti la tassa di concessione governativa prevista dall'art. 9 della legge e le altre tasse eventualmente dovute dal richiedente a qualunque diverso titolo. Il titolare ed il gestore dell'esercizio ed il loro rappresentante devono possedere i requisiti richiesti dal [testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773), approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773).
Regolamento di esecuzione della L. 21 marzo 1958, n. 326-art. 10
Art. 10. La domanda e gli allegati, di cui al precedente articolo, devono essere prodotti in copia, contemporaneamente, all'Ente provinciale per il turismo, per la istruttoria, ai fini del parere previsto dall'art. 3 della legge. Dalla data di presentazione della domanda decorre il termine di trenta giorni stabilito dal citato art. 3.
Regolamento di esecuzione della L. 21 marzo 1958, n. 326-art. 11
Art. 11. Agli effetti dell'art. 3 della legge, la deliberazione motivata del consiglio dell'Ente provinciale per il turismo e' adottata, principalmente, in relazione ai seguenti elementi di valutazione: a) l'attivita' del complessi ricettivi complementari deve essere inquadrata nel programma di sviluppo del turismo sociale e giovanile e deve avere una gestione, ai fini della prestazione del servizi, conforme ai criteri ed alle limitazioni previste dal presente regolamento; b) l'opportunita' delle iniziative deve essere accertata in relazione allo sviluppo turistico, qualitativamente e quantitativamente considerato, delle singole localita' ove i complessi devono sorgere, onde evitare che tali complessi arrechino turbamento al movimento turistico ordinario; c) l'istituzione ed il funzionamento dei complessi ricettivi complementari devono attuarsi con l'osservanza delle disposizioni di pubblica sicurezza, di moralita' pubblica o buon costume, igienico sanitarie e per la difesa contro gli incendi, nonche' delle norme relative alla tutela delle bellezze panoramiche, del paesaggio e del patrimonio artistico. Copia della deliberazione adottata dal consiglio dell'Ente e, successivamente, copia del provvedimento emesso dal prefetto, devono essere trasmessi, a cura dell'Ente, al Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 7 della legge.
Regolamento di esecuzione della L. 21 marzo 1958, n. 326-art. 12
Art. 12. L'autorizzazione, anche per quei complessi che abbiano attivita' stagionale, di cui all'art. 2, secondo comma, della legge, viene rinnovata annualmente mediante vidimazione sull'atto originario, previo pagamento delle tasse annuali di concessione governativa, stabilite dall'art. 9 della legge, e delle altre tasse eventualmente dovute a qualunque diverso titolo. Con unico provvedimento puo' essere autorizzato l'esercizio del complesso nonche' l'esercizio delle attivita' di vendita di bevande analcooliche ed alcooliche, di mensa ed autorimessa. L'autorizzazione puo' avere una durata determinata nel tempo, qualora ne sia fatta espressa richiesta dall'interessato; ovvero quando il prefetto, su conforme parere del consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, ne ravvisi l'opportunita'. L'autorizzazione puo', in ogni tempo, essere soggetta a riesame per iniziativa del prefetto o dell'Ente provinciale per il turismo, quando si abbia motivo di ritenere che siano mutate le condizioni obiettive in base alle quali l'autorizzazione e' stata rilasciata. Nel provvedimento del prefetto, che autorizza l'apertura e l'esercizio delle case per ferie, deve risultare l'indicazione dell'Amministrazione, azienda, associazione ed organizzazione per i cui dipendenti o soci e rispettivi nuclei familiari e' consentita l'ospitalita'. L'autorizzazione deve essere pubblicata gratuitamente nel Foglio annunzi legali della Provincia. Il provvedimento di denegata autorizzazione e' notificato agli interessati ai fini dell'eventuale ricorso ai sensi dell'art. 4 della legge. Copia del ricorso previsto dagli articoli 4, ultimo comma, e 10, ultimo comma, della legge deve essere trasmessa, contemporaneamente, all'Ente provinciale per il turismo competente ed al Ministero del turismo e dello spettacolo.
Regolamento di esecuzione della L. 21 marzo 1958, n. 326-art. 13
Art. 13. Per la notifica delle persone alloggiate i gestori debbono compilare per ogni singolo ospite una scheda a ricalco, in tre copie, due delle quali da recapitare all'autorita' di pubblica sicurezza rispettivamente all'arrivo dell'ospite ed alla sua partenza. Non possono ospitarsi persone prive di documenti di identificazione. I gestori dei complessi sottoindicati devono annotare sulle schede anche i seguenti dati: a) per gli alberghi ed ostelli della gioventu': gli estremi della tessera sociale rilasciata dall'ente di appartenenza; b) per le case per ferie: gli estremi del documento dal quale risulti l'Amministrazione; l'azienda, l'associazione e la organizzazione di cui l'ospite fa parte; c) per i complessi nel cui confronti non sia intervenuta autorizzazione di autorimessa, il numero di targa e la nazionalita' delle auto e delle moto introdotte nell'interno dei complessi. Le terze copie delle schede, che sostituiscono il registro previsto dall'[art. 109, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art109-com3), approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773), debbono riportare anche l'indicazione della data di partenza delle persone ospitate ed essere numerate progressivamente e conservate presso l'esercizio per un triennio. L'autorizzazione per l'esercizio di autorimessa e' necessaria ogni qualvolta il complesso comprenda uno spazio, recintato e coperto, destinato esclusivamente al ricovero delle vetture ed alla loro custodia ad opera di apposito personale. Per la notifica degli autoveicoli e dei motoveicoli ricoverati nell'autorimessa di cui al comma precedente, i gestori debbono compilare per ogni singolo mezzo una scheda a ricalco, in tre copie, due delle quali da recapitare all'autorita' di pubblica sicurezza rispettivamente all'arrivo del mezzo ed alla sua partenza. Le terze copie delle schede, che sostituiscono il registro indicato nel primo comma dell'art. 196 del regolamento di esecuzione del [testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773), approvato con [regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635), debbono riportare anche l'indicazione della data e dell'ora di partenza del mezzo. Le medesime debbono essere numerate progressivamente ed essere conservate presso l'esercizio per un triennio. Salvo quanto disposto dalla legge per i complessi situati in localita' isolata, le schede di notifica previste dai precedenti commi debbono essere recapitate alle autorita' di polizia giornalmente.
Regolamento di esecuzione della L. 21 marzo 1958, n. 326-art. 14
Art. 14. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, nelle localita' ove essa e' prevista, nonche' ai fini della rilevazione dei dati sul movimento turistico, i titolari ed i gestori dei complessi devono trasmettere, mensilmente, all'Ente provinciale per il turismo, un riassunto numerico degli ospiti distinti per nazionalita' e delle relative presenze. Ai fini statistici, il Ministero della pubblica istruzione, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, della [legge 21 marzo 1958, n. 326, e dall'art. 2, primo comma, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-21;326~art2-com1-num3), del [decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-09-12;941), da' notizia, periodicamente, al Ministero del turismo e dello spettacolo dei dati relativi al numero ed alla durata della permanenza dei giovani studenti ospitati nei complessi ricettivi ad essi riservati.
Regolamento di esecuzione della L. 21 marzo 1958, n. 326-art. 15
Art. 15. Qualora la designazione di un rappresentante del titolare o del gestore dell'esercizio non sia fatta contestualmente con la richiesta di apertura del complesso, la domanda da presentare in carta legale al prefetto, per l'autorizzazione del rappresentante, deve essere prodotta, in copia, contemporaneamente, all'Ente provinciale per il turismo, ai fini del parere previsto dall'art. 6 della legge. Il parere dell'Ente e' espresso entro trenta giorni. Entro trenta giorni dalla comunicazione del parere dell'Ente provinciale per il turismo, il prefetto decide sulla richiesta di autorizzazione.
Regolamento di esecuzione della L. 21 marzo 1958, n. 326-art. 16
Art. 16. La vigilanza sui complessi, prevista dall'art. 7 della legge, e' esercitata al fine di accertare, precipuamente, in ogni tempo: a) che sussistano i presupposti del rilascio dell'autorizzazione; b) che siano osservate le norme in materia di moralita' pubblica e buon costume; igiene e sanita'; difesa contro gli incendi; applicazione e riscossione dell'imposta di soggiorno; c) che il numero degli ospiti non superi la prevista capacita' ricettiva e che i servizi igienico-sanitari siano efficienti e regolarmente funzionanti; d) che siano esposti al pubblico l'atto di autorizzazione dei prefetto, le tariffe dei prezzi, nonche' copia di un regolamento interno con le istruzioni e raccomandazioni del caso rivolte agli ospiti; e) che negli alberghi ed ostelli per la gioventu' e nelle case per ferie siano ammesse soltanto le categorie di ospiti previste dalla legge. Il Ministero del turismo e dello spettacolo puo' disporre ispezioni e controlli a mezzo di propri funzionari.
Regolamento di esecuzione della L. 21 marzo 1958, n. 326-art. 17
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