DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 888

Type DPR
Publication 1961-06-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vita la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 1 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Catanzaro:

Visto, per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo 18 luglio 1959, per i lavoratori addetti all'industria della trebbiatura, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

Visto, per la provincia di Reggio Calabria, l'accordo collettivo 14 giugno 1958, per gli addetti alla trebbiatura, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Provinciale - C.S.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Catanzaro, in data 30 marzo 1960, n. 1 della provincia di Cosenza, in data 18 febbraio 1960, n. 4 della provincia di Reggio Calabria, in data 16 maggio 1900, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo 26 giugno 1958 e l'accordo collettivo 6 luglio 1959 per gli operai dipendenti da aziende esercenti la trebbiatura meccanica dei cereali per conto terzi; - per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo 18 luglio 1950 per i lavoratori addetti all'industria della trebbiatura; - per la provincia di Reggio Calabria, l'accordo collettivo 14 giugno 1958 per gli addetti alla trebbiatura; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui al primo comma, addetti alla trebbiatura delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1961

Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 55. - DI PETRONO

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO 26 GIUGNO 1958, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI LA TREBBIATURA MECCANICA DEI CEREALI PER CONTO TERZI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 6 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI LA TREBBIATURA MECCANICA DEI CEREALI PER CONTO TERZI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 18 LUGLIO 1959, PER I LAVORATORI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI COSENZA Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 14 GIUGNO 1958, PER GLI ADDETTI ALLA TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA Parte di provvedimento in formato grafico

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