DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. 892
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Veduta
la legge della Regione autonoma della Sardegna del 15 maggio 1959, n. 10; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa, convenzione stipulata in Sassari in data 6 febbraio 1961, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di Agraria dell'Universita' di Sassari.
Art. 2
E' istituita ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Coltivazioni arboree" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di agraria dell'Universita' di Sassari, nella tabella D, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
GRONCHI BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 4. - VILLA
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Sassari-art. 1
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI Repertorio n. 73. Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Coltivazioni arboree" presso la Facolta' di agraria della Universita' degli studi di Sassari. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantuno (1961) addi' sei (6) del mese di febbraio a Sassari in una sala del palazzo della Universita' degli studi, piazza Universita' n. 23, e precisamente nell'ufficio della Direzione amministrativa, innanzi a me dottor Giuseppe Pitzerno, nato a Sassari, funzionario Amministrativo dell'Universita' degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 1 novembre 1955 a ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'Universita' medesima senza la assistenza dei testimoni, avendovi le parti infranominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso, espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori: prof. Pasquale Marginesu, nato a Sorso (Sassari) il 9 febbraio 1886, domiciliato per la carica presso il Rettorato dell'Universita' degli studi di Sassari, nella sua esclusiva qualita' di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del Consiglio di amministrazione della Universita' stessa in data 29 ottobre 1960 (Allegato A); on. le prof. Paolo Dettori, nato a Tempio (Sassari) il 20 dicembre 1926, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualita' di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione, in forza della legge regionale 15 maggio 1959, n. 10, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 1 luglio 1959, n. 29 (Allegato B) e del mandato ricevuto dalla Giunta regionale della Sardegna, conferitogli nella adunanza del 16 dicembre 1960 (Allegato C). Premesso A) che lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, nell'ordinamento degli studi per la Facolta' di Agraria comprende fra gli insegnamenti fondamentali quello di "Coltivazioni arboree" e che ragioni di opportunita' rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento; b) che la Regione autonoma della Sardegna si e' fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Coltivazioni arboree"; c) che con la legge regionale 15 maggio 1959, n. 10, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 1 luglio 1959, n. 29, l'Amministrazione regionale e' stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Universita' degli studi di Sassari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Coltivazioni arborea e presso la Facolta' di agraria della stessa Universita' (Allegato B), fissando la conseguente totale spesa annua in lire tremilioniseicentomila (L. 3.600.000), delle quali lire tremilioni (L. 3.000.000) da imputarsi per la corresponsione degli emolumenti spettanti al titolare dell'istituendo posto e lire seicentomila (L. 600.000) pari al 20% (venti per cento) di lire tremilioni (L. 3.000.000) per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza; d) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 16 dicembre 1960 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (allegato C); e) che il Consiglio della Facolta' di agraria (Allegato D), il Senato accademico (Allegato E) ed il Consiglio di amministrazione (Allegato A) dell'Universita' degli studi di Sassari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare la istituzione del nuovo posto di professore di ruolo e di autorizzare il rettore dell'Universita' medesima alla stipulazione della presente convenzione. Tutto cio' premesso I suddetti signori, della cui identita' personale e qualifica sopracitata, io funzionario rogante sono personalmente certo, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Sassari sara' istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Coltivazioni arboree".
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Sassari-art. 2
Art. 2. La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, si obbliga di corrispondere all'Universita' degli stadi di Sassari, per il funzionamento del posto di professore di ruolo di "Coltivazioni arboree", la somma annua di lire tremilioni (L. 3.000.000):
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Sassari-art. 3
Art. 3. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Universita' degli studi di Sassari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di lire seicentomila (L. 600.000) annue, parti al 20% (venti per cento) del contributo di lire tremilioni (L. 3.000.000), al fine di fronteggiare agli oneri relativi al trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza che possa spettare al titolare dell'istituendo posto.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Sassari-art. 4
Art. 4. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 entro il mese di novembre di ciascun anno accademico al quale esse si riferiscono, a decorrere dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del professore di ruolo che sara' assunto alla cattedra di "Coltivazioni arboree".
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Sassari-art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Sassari, in esecuzione degli accordi sopracitati, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare del posto di ruolo dell'insegnamento di "Coltivazioni arboree" nel loro importo al lordo di ogni ritenuta. L'Universita' di Sassari si impegna altresi', annualmente, di versare allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti su indicati. Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma corrisposta dalla Regione autonoma della Sardegna all'Universita' degli studi di Sassari, dovranno da quest'ultima essere destinate per dotazione all'Istituto cui fara' capo l'insegnamento di "Coltivazioni arboree".
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Sassari-art. 6
Art. 6. La presente convenzione avra' la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del titolare dell'istituendo posto di professore di ruolo e si intendera' tacitamente prorogata per eguale periodo di tempo, ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Sassari-art. 7
Art. 7. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi previsti, oppure per variazioni del trattamento economico dei professori universitari di ruolo disposte dallo Stato o per progressione di carriera del titolare dell'istituendo posto il costo complessivo per il mantenimento del posto stesso, compreso il venti per cento per far fronte agli oneri relativi al trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, venga a superare la spesa totale annua di lire tremilioniseicentomila (L. 3.600.000) e la Regione autonoma della Sardegna, non provveda ad elevare il contributo medesimo alla somma necessaria, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con l'immediata cessazione dal servizio del titolare.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Sassari-art. 8
Art. 8. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Sassari, e' esente da tassa di registro, a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa diverra' esecutiva non appena sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di professore di ruolo. Le parti dichiarano di aver preso conoscenza degli allegati a questo atto e pertanto dispensano me funzionario rogante dalla lettura dei medesimi. Ed io richiesto funzionario rogante ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia, da me letto ai signori comparenti, i quali individualmente lo approvano e lo dichiarano conforme alla volonta' espressami. Questo atto occupa numero sette (7) facciate e fin qui della ottava di numero due (2) fogli di carta da bollo da lire duecento (L. 200) e viene firmato anche a margine dei fogli che non portano le firme finali, nonche' a margine degli allegati. f.to: Paolo Pettori. " Pasquale Marginesu " Giuseppe Pitzorno, funzionario rogante. Registrato a Sassari, addi' 8 febbraio 1961 al n. 2452, mod, I, vol. 299. Esatte lire: gratis.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.