DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1961, n. 893

Type DPR
Publication 1961-07-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 143, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli relativi alla istituzione del Corso di perfezionamento in Clinica bovina, annesso alla Facolta' di medicina veterinaria:

Corso di perfezionamento in Clinica bovina

Art. 144. - Il direttore del corso di perfezionamento in Clinica bovina e' un professore di ruolo di una cattedra di Clinica dalla Facolta', il quale presiedera' il Consiglio dei professori formato dai docenti del corso stesso. Gli insegnanti del corso sono nominati dal rettore, su proposta del Consiglio di facolta', udito il direttore del corso.

Art. 145. - Al corso di perfezionamento possono iscriversi i laureati in Medicina veterinaria, limitatamente al numero massimo di trenta.

Ogni anno, entro il mese di maggio, la Facolta' stabilisce il numero dei posti disponibili al corso di perfezionamento.

Gli aspiranti alla iscrizione al corso di perfezionamento dovranno presentare entro e non oltre il 30 ottobre alla segreteria della Facolta' domanda di ammissione, in bollo competente corredata dei documenti prescritti ed indicati nel manifesto che verra' pubblicato annualmente dall'Universita'.

Qualora il numero degli aspiranti al corso superasse quello dei posti disponibili, si procedera' alla scelta dei partecipanti in base alla valutazione della carriera scolastica, della carriera scientifica, e pratica e di quei titoli che il candidato ritenga, opportuno presentare nel proprio interesse.

I posti disponibili saranno conferiti in base a graduatoria, che risultera' da quanto sopra scritto.

Art. 146. - Le tasse e le sopratasse per l'iscrizione al corso sono quelle stabilite per la Facolta' di medicina veterinaria.

L'ammontare dei contributi sara' stabilito di anno in anno dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico e del Consiglio di facolta'.

Le tasse, sopratasse e contributi possono essere pagati in due rate: la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il 31 marzo.

Art. 147. - La sede del corso di perfezionamento e' fissata presso l'Istituto di patologia speciale e clinica medica della Facolta' di medicina veterinaria, via Celoria, 10.

Le lezioni saranno tenute nelle aule degli Istituti clinici o in altri luoghi ritenuti idonei, a seconda delle esigenze dell'insegnamento.

Art. 148. - La sorveglianza sugli iscritti, per tutto quanto riguarda la loro attivita', spetta al direttore del corso.

Art. 149. - Il corso e' della durata di un anno accademico, e l'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere un esame di profitto per le materie previste nel piano di studio.

Art. 150. - Per ottenere l'attestato di frequenza e di profitto, l'allievo deve aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto nonche' la discussione orale di una dissertazione scritta, su di un tema approvato in precedenza dal direttore del corso, corredata da rilievi clinici o sperimentali.

Art. 151. - Le Commissioni per gli esami di profitto, composte di non meno di tre membri, compreso un libero docente, sono nominate dal direttore del corso.

Art. 152. - Le materie d'insegnamento sono:

"Semeiotica medica e metodologia clinica";

"Clinica medica";

"Clinica chirurgica";

"Clinica ostetrica e ginecologica";

"Terapia clinica".

Durante il corso saranno tenute lezioni o conferenze su argomenti di:

"Alimentazione";

"Igiene zootecnica";

"Anatomia patologica";

"Medicina legale".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 luglio 1961

GRONCHI

BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 5 settembre 1961 Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 6. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 143, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli relativi alla istituzione del Corso di perfezionamento in Clinica bovina, annesso alla Facolta' di medicina veterinaria: Corso di perfezionamento in Clinica bovina Art. 144. - Il direttore del corso di perfezionamento in Clinica bovina e' un professore di ruolo di una cattedra di Clinica dalla Facolta', il quale presiedera' il Consiglio dei professori formato dai docenti del corso stesso. Gli insegnanti del corso sono nominati dal rettore, su proposta del Consiglio di facolta', udito il direttore del corso. Art. 145. - Al corso di perfezionamento possono iscriversi i laureati in Medicina veterinaria, limitatamente al numero massimo di trenta. Ogni anno, entro il mese di maggio, la Facolta' stabilisce il numero dei posti disponibili al corso di perfezionamento. Gli aspiranti alla iscrizione al corso di perfezionamento dovranno presentare entro e non oltre il 30 ottobre alla segreteria della Facolta' domanda di ammissione, in bollo competente corredata dei documenti prescritti ed indicati nel manifesto che verra' pubblicato annualmente dall'Universita'. Qualora il numero degli aspiranti al corso superasse quello dei posti disponibili, si procedera' alla scelta dei partecipanti in base alla valutazione della carriera scolastica, della carriera scientifica, e pratica e di quei titoli che il candidato ritenga, opportuno presentare nel proprio interesse. I posti disponibili saranno conferiti in base a graduatoria, che risultera' da quanto sopra scritto. Art. 146. - Le tasse e le sopratasse per l'iscrizione al corso sono quelle stabilite per la Facolta' di medicina veterinaria. L'ammontare dei contributi sara' stabilito di anno in anno dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico e del Consiglio di facolta'. Le tasse, sopratasse e contributi possono essere pagati in due rate: la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il 31 marzo. Art. 147. - La sede del corso di perfezionamento e' fissata presso l'Istituto di patologia speciale e clinica medica della Facolta' di medicina veterinaria, via Celoria, 10. Le lezioni saranno tenute nelle aule degli Istituti clinici o in altri luoghi ritenuti idonei, a seconda delle esigenze dell'insegnamento. Art. 148. - La sorveglianza sugli iscritti, per tutto quanto riguarda la loro attivita', spetta al direttore del corso. Art. 149. - Il corso e' della durata di un anno accademico, e l'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni. Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere un esame di profitto per le materie previste nel piano di studio. Art. 150. - Per ottenere l'attestato di frequenza e di profitto, l'allievo deve aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto nonche' la discussione orale di una dissertazione scritta, su di un tema approvato in precedenza dal direttore del corso, corredata da rilievi clinici o sperimentali. Art. 151. - Le Commissioni per gli esami di profitto, composte di non meno di tre membri, compreso un libero docente, sono nominate dal direttore del corso. Art. 152. - Le materie d'insegnamento sono: "Semeiotica medica e metodologia clinica"; "Clinica medica"; "Clinica chirurgica"; "Clinica ostetrica e ginecologica"; "Terapia clinica". Durante il corso saranno tenute lezioni o conferenze su argomenti di: "Alimentazione"; "Igiene zootecnica"; "Anatomia patologica"; "Medicina legale".

GRONCHI BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 settembre 1961

Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 6. - VILLA

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