DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 896
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura Visti, per la provincia di Frosinone:
- il contratto collettivo 1 ottobre 1956, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati Braccianti e Maestranze Agricole - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -;
- l'accordo collettivo di scala mobile 1 ottobre 1956 per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra le stesse parti di cui al predetto contratto 1 ottobre 1956;
- il contratto collettivo 1 ottobre 1959, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati Braccianti e Maestranze Agricole - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. - - l'accordo collettivo di scala mobile 1 ottobre 1959, per i salariati fissi, stipulato tra le stesse parti di cui ai predetto contratto 1 ottobre 1959;
Visti, per la provincia di Latina:
- l'accordo collettivo 15 marzo 1949, per le aziende pastorizie, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori e la Confederterra Provinciale, l'Unione Provinciale Liberi Sindacati, il Sindacato Provinciale Pastori, al quale ha aderito, in data 8 febbraio 1960, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
- il patto collettivo 24 aprile 1957, per i braccianti agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -; tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e l'Unione italiana del Lavoro;
- il contratto collettivo 15 settembre 1959, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacati Provinciali - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione italiana Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Frosinone, in data 10 febbraio 1960, e n. 3 della provincia di Latina, in data 10 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Frosinone, il contratto collettivo 1 ottobre 1956 e l'accordo collettivo di scala mobile 1 ottobre 1956 per i braccianti agricoli avventizi, il contratto collettivo 1 ottobre 1959 e l'accordo collettivo di scala mobile 1 ottobre 1959 per i salariati fissi; - per la provincia di Latina, l'accordo collettivo 15 marzo 1949 per le aziende pastorizie, il patto collettivo 24 aprile 1957 per i braccianti agricoli, il contratto collettivo 15 settembre 1959 per i salariati fissi sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Frosinone e Latina.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 58. - DI PRETORO
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO 1 ottobre 1956, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO DI SCALA MOBILE 1 ottobre 1956, PER I SALARI DEI BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 1 ottobre 1959, PER I SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI FROSINONE Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO DI SCALA MOBILE 1 ottobre 1959, PER I SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI FROSINONE Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 15 MARZO 1949, PER LE AZIENDE PASTORIZIE DELLA PROVINCIA DI LATINA Parte di provvedimento in formato grafico PATTO COLLETTIVO 24 APRILE 1957, PER I BRACCIANTI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI LATINA Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 15 SETTEMBRE 1959, PER I SALARIATI FISSI IN AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI LATINA Parte di provvedimento in formato grafico
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