DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1961, n. 906
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 marzo 1959, n. 134;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per i lavori pubblici; Decreta:
Articolo unico
All'assegnazione degli alloggi di cui alla legge 18 marzo 1959, n. 134, provvede la Commissione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406, integrata dal comandante della legione dell'Arma dei carabinieri o da un suo rappresentante.
GRONCHI FANFANI - SCELBA - TAVIANI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 17. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.