DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1961, n. 919

Type DPR
Publication 1961-07-18
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 91 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1966, n. 1589; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Visto il decreto ministeriale in data 29 novembre 1960, con il quale la Cassa di risparmio di Roma, esercente il credito fondiario e' stata autorizzata ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', presso la Cassa di risparmio di Roma, esercente il credito fondiario, composto, detto statuto, di 10 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

GRONCHI TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1961

Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 14. - VILLA

Statuto Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita'-art. 1

Statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed Impianti di pubblica utilita' presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio di Roma. Art. 1. In conformita' dell'autorizzazione accordata con decreto ministeriale 29 novembre 1960 al sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, la Cassa di risparmio di Roma istituisce presso il proprio Credito fondiario una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' denominata Sezione opere pubbliche. La Sezione ha sede in Roma presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio di Roma. La competenza territoriale della Sezione si identifica con quella del Credito-fondiario della Cassa.

Statuto Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita'-art. 2

Art. 2. Compito della sezione e' l'erogazione di mutui a favore di Enti pubblici aventi giurisdizione nella sfera di competenza territoriale della Sezione, nonche' a favore di consorzi, aziende autonome e societa' dagli Enti stessi costituiti, nonche' infine a favore di imprese di nazionalita' italiana, operanti nella sfera di competenza territoriale della Sezione, che abbiano ottenuto dagli Enti predetti concessioni relative a opere pubbliche o impianti di pubblica utilita'.

Statuto Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita'-art. 3

Art. 3. I mutui di che all'articolo precedente possono essere effettuati, in contanti o in obbligazioni, con le modalita' ed i limiti previsti dagli [articoli 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-03-11;238~art2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-03-11;238~art3) e [4 della legge 11 marzo 1955, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-03-11;238~art4). La Sezione potra' emettere, in serie speciali, anche obbligazioni in valuta estera mediante collocamento delle stesse, in Paesi esteri, con l'osservanza delle norme valutarie vigenti, al momento dell'emissione dei titoli. L'emissione di obbligazioni della Sezione e' regolata dalle norme stabilite dall'[art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art3) e, per quanto in essa non previsto, dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario. L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla Sezione non potra' eccedere il limite stabilito dall'[art. 1, primo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 474](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-07-29;474~art1-com1).

Statuto Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita'-art. 4

Art. 4. Il patrimonio della Sezione e' formato dal fondo di dotazione e dalle riserve. Il fondo di dotazione e' costituito dalla somma di L. 500 milioni assegnata dalla Cassa di risparmio di Roma. Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento degli utili annuali, secondo quanto disposto dall'art. 8.

Statuto Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita'-art. 5

Art. 5. La Sezione e' amministrata dagli Organi di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma, secondo le norme stabilite dallo statuto della Cassa medesima per l'amministrazione delle sue gestioni. Legale rappresentante della Sezione e' il presidente della Cassa di risparmio di Roma.

Statuto Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita'-art. 6

Art. 6. La Sezione e' sottoposta a controllo del Collegio sindacale della Cassa di risparmio di Roma, secondo le norme stabilite dallo statuto della Cassa medesima.

Statuto Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita'-art. 7

Art. 7. Per l'adempimento dei propri compiti, la Sezione si avvale del personale, dei servizi e delle dipendenze della Cassa di risparmio di Roma. La Sezione rimborsera' alla Cassa di risparmio le spese relative al personale da questa fornito nonche' le altre spese generali e di amministrazione.

Statuto Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita'-art. 8

Art. 8. L'esercizio della Sezione chiude al 31 dicembre di ogni anno. Sugli utili di esercizio, dedotto il 5% per la riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto un ammontare pari ad un decimo del fondo di dotazione, sara' prelevato il 5% per interesse sul fondo di dotazione. Sul residuo sara' assegnato: il 25% al fondo di riserva straordinaria; il 75% a completamento dell'interesse del capitale, fino a raggiungere il 6%. L'eventuale eccedenza sara' destinata ancora a riserva straordinaria.

Statuto Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita'-art. 9

Art. 9. In caso di scioglimento e liquidazione, la Sezione sara' anzitutto tenuta a restituire, sulle proprie attivita', il fondo di dotazione assegnato dalla Cassa di risparmio di Roma. L'eventuale incremento patrimoniale, risultante alla chiusura della liquidazione, sara' devoluto ad aumento della riserva della Cassa di risparmio.

Statuto Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita'-art. 10

Art. 10. Per tutto quanto non e' previsto nel presente statuto si osserveranno le prescrizioni delle leggi e del regolamenti in vigore. Visto: Il Ministro per il tesoro: TAVIANI

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