DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 927

Type DPR
Publication 1961-05-09
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 471, che delega il Governo ad entrare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli impiegati addetti alle industrie edilizia ed affini;

Visto, per la provincia di Caserta, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, concernente la costituzione ed il funzionamento della Commissione Paritetica di Conciliazione, stipulato tra la sezione Provinciale del Costruttori Edili dell'Unione degli Industriali e il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini;

Visto, per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, concernente la costituzione ed il funzionamento della Commissione Paritetica di Conciliazione, stipulato tra l'Associazione Provinciale Costruttori Edili e il Sindacato provinciale della Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Caserta, in data 11 gennaio 1960, n. 1 della provincia di Napoli, in data 5 febbraio 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' edili ed affini per le quali sono stati stipulati gli accordi collettivi integrativi 2 ottobre 1959, concernenti la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Paritetiche di Conciliazione delle province di Caserta e di Napoli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Caserta e Napoli.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 agosto 1961

Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 157. - VILLA

Allegato

ACCORDO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959, PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE DI CASERTA Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959, PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE DI NAPOLI Parte di provvedimento in formato grafico

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