DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. 998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pisa in data, 8 novembre 1960 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Pisa.
Art. 2
E' Istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da, destinare all'insegnamento di "Storia e critica del cinema" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Pisa, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla, scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
GRONCHI BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 124. - VILLA
Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo Universita' di Pisa-art. 1
Repertorio n. 388. Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per la cattedra di "Storia e critica del cinema" presso la Facolta' di lettere e filosofia della Universita' degli studi di Pisa. L'anno millenovecentosessanta (1960) e questo di otto dei mese di novembre in Pisa, nella sede del Rettorato dell'Universita' degli studi di Pisa, Lungarno Pacinotti n. 8. Davanti, a me dott. Carlo Alberto Petraglia tu Enrico, nato a Roma e domiciliato a Pisa, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Pisa, autorizzato a redigere ed a ricevere atti e contratti in forma pubblico-amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione universitaria, in virtu' dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 664, e delegatone con decreto rettoriale in data 21 febbraio 1953, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni sono comparsi personalmente i signori: dott. Floris Luigi Ammannati, nato a Carrara il 9 aprile 1916, residente a Roma, che Interviene al presente atto nella sua qualita' di presidente del Centro sperimentale di cinematografia, con sede in Roma, debitamente autorizzato dal Consiglio direttivo del Centro medesimo, con deliberazione in data 7 aprile 1960, che si allega a questo atto sotto la lettera A), approvata dal. Ministero del turismo e dello spettacolo, con nota n. 11548/CE 12 del 3 maggio 1960; prof. Alessandro Faedo, nato a Chiampo (Vicenza) il 18 novembre 1913, nella sua esclusiva qualita' di Magnifico rettore dell'Universita' di Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione in data 25 giugno 1960, che in estratto autentico si allega a questo atto alla lettera B); Premesso che l'insegnamento di storia e critica del cinema assume rilevante Importanza per lo studio storico e critico al livello universitario di una manifestazione artistica e culturale moderna quale e' quella del cinema; che nell'ordinamento della Facolta' di lettere e filosofia esistono le premesse per l'inserimento di tale materia nel modo piu' confacente e proficuo, in connessione con gli studi di storia dell'arte e le garanzie indispensabili per la serieta' scientifica e l'obbiettivita' necessarie con le quali deve essere condotto l'insegnamento stesso; che il Centro sperimentale di cinematografia, ente di diritto pubblico, allo scopo di diffondere nel paese la cultura cinematografica su di un piano scientifico, e' venuto nella determinazione di assumersi l'onere relativo all'istituzione di una cattedra di ruolo di "Storia e critica del cinema", prima del genere in Italia, nella Facolta' di lettere e filosofia della Universita' di Pisa. Tutto cio' premesso che fa parte integrante del presente atto, i predetti comparenti della cui identita' personale, piena capacita' giuridica e qualita' rivestita io, ufficiale rogante, sono certo, mi richiedono di voler ricevere il presente atto, in forza del quale si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di lettere e filosofia della Universita' degli studi di Pisa sara' Istituito un posto di ruolo per la cattedra di "Storia e critica del cinema i in aggiunta a quelli assegnati alla Facolta' medesima ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo Universita' di Pisa-art. 2
Art. 2. Il Centro sperimentale di cinematografia si obbliga di versare, all'Universita' degli studi di Pisa, in due rate semestrali anticipate per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1 a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, la somma di L. 3.200.000 (tremilioniduecentomila) annue pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.
Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo Universita' di Pisa-art. 3
Art. 3. Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposte dallo Stato, la somma di lire 3.200.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 2 di questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra, il Centro sperimentale di cinematografia, versera' annualmente all'Universita' medesima la somma occorrente per integrare la differenza stessa.
Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo Universita' di Pisa-art. 4
Art. 4. La predetta convenzione avra' la durata di venti anni con decorrenza dalla data di nomina presso la Universita' di Pisa del professore di ruolo titolare della cattedra di cui all'art. 1, e si riterra' automaticamente prorogata di venti in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.
Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo Universita' di Pisa-art. 5
Art. 5. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora non sia rinnovata alla scadenza; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se vengano a cessare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di storia e critica del cinema si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cessera' Immediatamente dal servizio.
Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo Universita' di Pisa-art. 6
Art. 6. Il Centro sperimentale di cinematografia si obbliga in caso di scadenza della convenzione di cui all'art. 5 a corrispondere al titolare della cattedra di storia e critica del cinema l'eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettantegli nel caso egli abbia a mantenere il diritto al trattamento medesimo. Per adempiere a tale scopo il Centro sperimentale di cinematografia versera' annualmente all'Universita' degli studi, oltre quanto indicato negli articoli precedenti, una somma pari al 20% sugli assegni di attivita' di servizio per costituire uno speciale fondo per provvedere al suddetto trattamento di cessazione dal servizio con esonero da ogni ulteriore o diverso onere o responsabilita'.
Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo Universita' di Pisa-art. 7
Art. 7. L'Universita' degli studi di Pisa si obbliga, in esecuzione agli articoli sopra citati, a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo della cattedra di storia e critica del cinema, compresi 1 relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. L'Universita' versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal secondo comma del precedente art. 6 e per gli effetti ivi indicati.
Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo Universita' di Pisa-art. 8
Art. 8. Questa convenzione stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Pisa, sara' registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55). E' richiesto io, direttore amministrativo, ho ricevuto il presente atto, fatto scrivere da persona di mia fiducia, in fogli due di cui sei pagine occupate per intero e quanto qui della presente. Della presente convenzione, viene da me data lettura, unitamente agli allegati, ai comparenti, che la approvano dichiarandola pienamente conforme alle volonta' da loro manifestate e che la sottoscrivono con me stesso ufficiale rogante. F.to: Alessandro Faedo n.n. " Flois Luigi Ammannati n.n. " Carlo Alberto Petraglia, ufficiale rogante. Registrato a Pisa l'11 novembre 1960 al n. 1072, vol. 228, mod. 1. Esatte L. 830 (ottocentotrenta). Il v. direttore capo ufficio: SCOPELLITI Antonino
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