DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1961, n. 1011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma V, della Costituzione;
Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, recante modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;
Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930, n. 1839, sulla periodicita' dei censimenti della popolazione;
Visto l'art. 3 della legge 18 gennaio 1934, n. 120, sulla periodicita' dei censimenti agricoli, industriali e commerciali;
Visti la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio; Decreta:
Art. 1
Nei giorni 15 e 16 ottobre 1961 hanno luogo, rispettivamente, il 10° censimento generale della popolazione e il 4° censimento generale dell'industria e del commercio. In occasione del censimento della popolazione viene effettuata la rilevazione delle abitazioni.
Art. 2
Il censimento della popolazione rileva in ciascun Comune: a) la popolazione residente che sara' considerata popolazione legale sino al censimento successivo; b) la popolazione presente o di fatto.
Art. 3
La popolazione residente di ciascun Comune e' costituita dalle persone che ivi hanno la propria dimora abituale, siano esse, alla data del censimento, presenti oppure assenti temporaneamente dal Comune per l'esercizio di occupazioni stagionali o, comunque, per cause di durata limitata, secondo le disposizioni del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136. La popolazione presente di ciascun Comune e' costituita dalle persone presenti nel Comune stesso alla data del censimento, siano esse residenti nel Comune oppure residenti in altro Comune o all'estero.
Art. 4
Per le singole persone costituenti la popolazione residente, il censimento rileva il sesso, lo stato civile, la data ed il Comune di nascita, il grado di istruzione, nonche' per le persone in condizione professionale, la professione, la posizione nella professione o l'attivita' economica dell'azienda o ente presso cui sono occupate alla data del censimento o lo erano da ultimo se disoccupate o, per le persone in condizione non professionale, la loro particolare condizione. Il censimento rileva, inoltre, per gli stranieri, la cittadinanza; per gli assenti temporanei, la localita' in cui si trovano e il motivo della loro assenza; per le donne coniugate, anche se sia avvenuto lo scioglimento del matrimonio, alcune notizie sul numero dei figli avuti. Per le persone presenti nel Comune, ma residenti in altro Comune o all'estero; il censimento rileva il sesso, la data di nascita, lo stato civile e il Comune o Stato estero di residenza.
Art. 5
Le unita' di rilevazione del censimento della popolazione sono: a) la famiglia; b) la convivenza. Per la famiglia si intende la famiglia anagrafica contemplata dall'art. 2 del regolamento anagrafico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136. Per convivenza si intende la convivenza anagrafica contemplata dall'art. 3 del regolamento stesso.
Art. 6
Per le abitazioni vengono rilevati i dati concernenti la specie dell'abitazione, il numero delle stanze (vani utili) e dei vani accessori, i servizi installati e il titolo di godimento dell'abitazione. Per abitazione si intende un insieme di vani, o anche un vano solo destinato funzionalmente ad uso di abitazione, che dispone di un ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili e che alla data del censimento e' occupato o e' destinato ad essere occupato da una famiglia o da piu' famiglie coabitanti.
Art. 7
Il censimento dell'industria e del commercio rileva in ciascun Comune la consistenza numerica e le caratteristiche strutturali fondamentali: a) delle unita' giuridico-economiche costituite dalle imprese o ditte che esercitano un'attivita' nell'industria, ivi comprese le attivita' di trasformazione di prodotti agricoli annesse ad aziende agricole e industria della pesca, nel commercio, nei trasporti e comunicazioni, nel credito e assicurazione, nei servizi e attivita' sociali varie; b) delle unita' locali gestite da imprese o ditte di cui alla precedente lettera a), siano esse attive o temporaneamente inattive alla data del censimento.
Art. 8
Le unita' di rilevazione del censimento dell'industria e del commercio sono: a) l'impresa o ditta; b) l'unita' locale. Per impresa o ditta si intende l'organizzazione di un'attivita' economica esercitata con carattere professionale al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Per unita' locale si intende l'impianto situato in un dato luogo e variamente denominato (stabilimento, laboratorio, miniera, bottega, negozio e simili) in cui viene effettuata la produzione o vendita dei beni o la prestazione dei servizi. Costituiscono unita' locali anche gli uffici direttivi, tecnici e amministrativi, aventi sede separata da quella delle unita' operative indicate nel comma precedente. Per le imprese o ditte il censimento rileva la forma giuridica, l'attivita' economica esercitata, il numero degli addetti, nonche' particolari notizie concernenti le imprese artigiane; per le unita' locali rileva, l'attivita' economica esercitata, i motori e generatori di energia elettrica installati, i mezzi di trasporto in dotazione, nonche' le forze di lavoro occupate e l'ammontare delle retribuzioni ad esse corrisposte nell'anno 1960.
Art. 9
Le notizie che formano oggetto del censimento della popolazione e del censimento dell'industria e del commercio sono raccolte con i questionari conformi, rispettivamente, ai modelli CP/1 (foglio di famiglia) o CP/2 (foglio di convivenza) e ai modelli CIC/1 (questionario di impresa), CIC/2 (questionario di unita' locale) e CIC/3 (questionario per il commercio ambulante), allegati ai presente decreto. Esse sono riferite, per il censimento della popolazione, alla mezzanotte tra il 14 e 15 ottobre e, per il censimento dell'industria e del commercio, a seconda della loro natura, al giorno 16 ottobre 1961 o all'anno solare 1960. Per il censimento della popolazione i relativi questionari devono essere compilati in duplice esemplare, di cui uno deve essere trattenuto dal Comune. Per il censimento dell'industria e del commercio il questionario di impresa deve essere compilato in duplice esemplare, il questionario di unita' locale ed il questionario per il commercio ambulante devono essere compilati in unico esemplare.
Art. 10
L'Istituto centrale di statistica impartisce le istruzioni necessarie alla esecuzione dei censimenti e sovraintende a tutte le relative operazioni, avvalendosi della collaborazione delle Amministrazioni governative centrali e locali, delle Amministrazioni provinciali e comunali e di ogni altro ente pubblico ai sensi dell'articolo 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, numero 2238.
Art. 11
Sono organi periferici dell'istituto centrale di statistica ai fini dei censimenti: a) gli Uffici provinciali di censimento aventi il compito di vigilare sulla tempestiva e regolare esecuzione delle operazioni affidate agli Uffici comunali di censimento. La qualifica e i compiti dell'Ufficio provincia le di censimento spettano all'Ufficio provinciale di statistica presso la Camera di commercio, industria e agricoltura; b) gli Uffici comunali di censimento aventi il compito di svolgere le varie operazioni nell'ambito dei rispettivi territori. La qualifica e i compiti dell'Ufficio comunale di censimento spettano all'Ufficio di statistica; in mancanza di questo, sono attribuiti all'Ufficio che sara' appositamente costituito dal sindaco. In ogni caso, il segretario comunale e' responsabile del funzionamento dell'Ufficio e del regolare andamento delle operazioni.
Art. 12
In ogni Provincia e' costituita con decreto del prefetto una Commissione provinciale di censimento avente il compito di svolgere, nei modi ritenuti piu' idonei, attiva opera informativa sulle finalita' dei censimenti e sulla loro importanza. La Commissione, presieduta dal prefetto, e' composta, dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, in qualita' di vice presidente; dal segretario generale della Camera di commercio, industria e agricoltura; dai rappresentanti delle principali organizzazioni dei datori di lavoro; dai rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori; da un rappresentante del Provveditorato agli studi; da altre persone in numero non superiore a tre che per la loro esperienza in materia di rilevazioni statistiche o per l'ufficio ricoperto possono svolgere utile opera nell'interesse dei censimenti; del capo dell'Ufficio provinciale di statistica, con funzioni di segretario.
Art. 13
In ogni Comune e' costituita, con provvedimento del sindaco, una Commissione comunale di censimento avente il compito di facilitare le relative operazioni fornendo ai censiti informazioni e chiarimenti sulle finalita' e sull'importanza, dei censimenti stessi. La Commissione, presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e' composta: dal segretario comunale; dal dirigente dell'Ufficio comunale di statistica, ove esista; dai rappresentanti delle organizzazioni locali dei datori di lavoro e dei lavoratori; dal direttore didattico, ove esista, o in mancanza, da un insegnante elementare e, nei Comuni capoluoghi di Provincia, da un rappresentante del Provveditorato agli studi; da altre persone in numero non superiore a tre, che per la loro esperienza in materia di rilevazioni statistiche o per l'ufficio ricoperto possano svolgere utile opera nell'interesse dei censimenti.
Art. 14
Il prefetto ha la vigilanza sulle operazioni di censimento nell'ambito della Provincia. Nei casi di irregolarita' ovvero di omissioni o ritardi negli adempimenti prescritti, puo' ordinare ispezioni ed inchieste, informando l'Istituto centrale di statistica delle misure adottate.
Art. 15
Il sindaco, coadiuvato dal segretario comunale, ha il compito di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nell'ambito del Comune.
Art. 16
L'Istituto centrale di statistica, su proposta degli Uffici comunali di censimento, provvede a determinare il numero dei rilevatori occorrenti a ciascun Comune. I rilevatori sono scelti tra persone riconosciute idonee ad espletare i compiti loro affidati, preferibilmente tra dipendenti del Comune, della pubblica Amministrazione o di enti pubblici. Essi vengono nominati dal sindaco. Ai rilevatori viene corrisposto, in relazione al lavoro svolto, un compenso globale, nella misura che viene determinata dall'Istituto centrale di statistica.
Art. 17
E' fatto obbligo ai capi delle famiglie o convivenze; agli imprenditori ed ai, conduttori delle unita' locali, o in generale alle persone che vi sono tenute, di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nei modelli di rilevazione dei censimenti. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate ed incomplete si applicano le disposizioni previste dall'art. 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1961, n. 603.
Art. 18
Nel periodo dal 5 al 31 ottobre 1961 i rilevatori procedono alla consegna e al ritiro dei fogli di famiglia, e di convivenza, nonche' dei questionari del censimento generale dell'industria e del commercio. La compilazione dei modelli di rilevazione deve essere eseguita, di norma, dal capo famiglia o convivenza, o da chi dispone delle abitazioni se queste non sono occupate dal titolare dell'impresa, dal gerente dell'unita' locale o da chi ne fa le veci o li rappresenta. Qualora le indicazioni risultanti nei detti modelli non siano ritenute attendibili per qualsiasi ragione, il rilevatore puo' effettuare gli accertamenti ritenuti necessari. Sia i fogli di famiglia e di convivenza, sia i questionari del censimento dell'industria e del commercio, devono essere sottoscritti da chi ha l'obbligo di fornire le notizie e controfirmati dal rilevatore.
Art. 19
I capi famiglia o convivenza, le persone che dispongono delle abitazioni non occupate, i titolari di imprese, i gerenti di unita' locali, i quali entro il 18 ottobre 1961 non avessero ricevuto i fogli di famiglia, i fogli di convivenza, i questionari di ditta o i questionari di unita' locale, ovvero, avendoli ricevuti, non avessero potuto riconsegnarli entro il 31 ottobre 1961, per mancato ritiro da parte del rilevatore, hanno l'obbligo di darne comunicazione immediata all'Ufficio comunale di censimento.
Art. 20
Le convivenze militari dipendenti dal Ministero della difesa vengono censite d'intesa col Ministero stesso a mezzo della Sezione militare statistica, istituita presso l'Istituto centrale di statistica con decreto del Ministro per la difesa 1 settembre 1948.
Art. 21
Il censimento delle persone imbarcate su navi mercantili italiane e straniere viene eseguito per il tramite delle Capitanerie di porto.
Art. 22
L'Istituto centrale di statistica puo' autorizzare le imprese che ne facciano richiesta a inviare direttamente presso la sede dell'Istituto i questionari debitamente compilati ai sensi del precedente articolo 9.
Art. 23
A cura degli Uffici comunali di censimento viene effettuata giornalmente una revisione preliminare dei modelli di rilevazione consegnati dai rilevatori, nonche' la totalizzazione dei dati concernenti: a) per il censimento della popolazione, il numero delle famiglie e delle convivenze e quello delle persone residenti nel Comune, nonche' il numero delle abitazioni e quello delle stanze (vani utili); b) per il censimento dell'industria e del commercio, il numero delle ditte, il numero delle unita' locali e dei relativi addetti, nonche' il numero degli iscritti di commercio ambulante. I dati complessivi risultanti dai riepiloghi devono essere comunicati all'Istituto centrale di statistica per mezzo di telegramma entro il giorno 10 novembre 1961.
Art. 24
Subito dopo la comunicazione telegrafica di cui all'articolo precedente, gli Uffici comunali di censimento effettuano, entro il 30 novembre, la revisione definitiva dei modelli di rilevazione, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni o duplicazioni nella rilevazione delle unita' di censimento e che i dati risultanti nei modelli stessi rispecchino l'effettiva situazione delle unita cui si riferiscono. Le incompletezze e gli errori riscontrati in sede di revisione devono essere eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso gli interessati e, se del caso, mediante opportuni accertamenti.
Art. 25
Entro il 15 dicembre 1961, gli Uffici comunali di censimento provvedono a spedire il materiale di censimento all'Istituto centrale di statistica tramite i rispettivi Uffici provinciali di censimento.
Art. 26
Entro il 31 dicembre 1961, i Comuni devono effettuare la revisione dell'anagrafe della popolazione residente, servendosi, dell'esemplare dei fogli di famiglia e di convivenza da essi trattenuti. Le istruzioni per la revisione anzidetta vengono impartite dall'Istituto centrale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'interno.
Art. 27
Entro il 31 marzo 1962, le Camere di commercio, industria e agricoltura devono effettuare la revisione del registro anagrafico delle ditte servendosi degli appositi elenchi delle unita' economiche censite, compilati dagli Uffici comunali e trasmessi per il tramite dell'Ufficio provinciale di censimento. Le istruzioni per la revisione anzidetta vengono impartite dall'Istituto centrale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio.
Art. 28
Qualora nel corso della revisione di cui ai precedenti articoli 26 e 27 risultassero unita' sfuggite al censimento, l'Ufficio comunale di censimento deve provvedere immediatamente a rilevare le famiglie e le convivenze non censite, nonche' in seguito a segnalazione della Camera di commercio, industria e agricoltura tramite l'Ufficio provinciale di censimento, le unita' economiche non censite. I modelli di rilevazione compilati per le unita' in questione devono essere immediatamente trasmessi all'Istituto centrale di statistica.
Art. 29
Il segreto d'ufficio sulle notizie raccolte in occasione dei presenti censimenti e' tutelato dall'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1939, n. 2238, con le modifiche di cui all'art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1961, n. 603.
Art. 30
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