DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1961, n. 1014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 3 della legge 9 marzo 1961, n. 157, sull'assistenza tecnica alla Somalia;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
In applicazione dell'art. 2 della legge 9 marzo 1961, n. 157, sulla assistenza tecnica alla Somalia, e limitatamente agli scopi in esso indicati, il Ministero degli affari esteri puo' assumere personale amministrativo e tecnico a contratto di diritto privato ed a tempo determinato, secondo le norme del presente decreto, nel contingente massimo di 155 unita'. I contratti di cui al comma precedente verranno stipulati a Roma, presso il Ministero degli affari esteri, o a Mogadiscio, presso l'Ambasciata d'Italia per delega del Ministero degli affari esteri.
Art. 2
Il personale di cui all'articolo precedente deve essere di cittadinanza italiana ed e' qualificato come segue: CATEGORIA A: personale fornito di laurea o titolo equipollente rilasciato da Universita', o da altro Istituto di istruzione superiore. CATEGORIA B: personale fornito di titolo di studio di scuola secondaria superiore o equipollente. CATEGORIA C: personale fornito di titolo di studio di scuola secondaria inferiore o equipollente. CATEGORIA D: personale tecnico specializzato sprovvisto dei titoli di studio sopra indicati.
Art. 3
Gli aspiranti all'impiego a contratto devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non minore di 25 anni, ne' maggiore di 60; b) sana e robusta costituzione fisica, senza imperfezioni fisiche tali da pregiudicarne il rendimento; l'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarne la idoneita' fisica al servizio in Somalia; c) buona condotta, morale; d) qualificazione professionale necessaria per il disimpegno delle mansioni cui debbono essere addetti e titolo di studio, ove richiesto e) avere soddisfatto gli obblighi militari, ove ad essi soggetti. Il giudizio dell'Amministrazione sull'idoneita' alla assunzione e' insindacabile. Gli aspiranti stessi devono inoltre dichiarare di accettare qualsiasi destinazione o trasferimento nelle varie localita' della Somalia. Essi devono anche dichiarare di astenersi da ogni attivita' comunque incompatibile con le loro funzioni e di non esercitare se non previa espressa autorizzazione, la libera professione e qualunque altra attivita' remunerata.
Art. 4
Il contratto ha durata non superiore ad un anno; esso scade comunque al 30 giugno successivo alla data di stipulazione e puo' essere rinnovato. Non e' ammessa la rinnovazione tacita del contratto. La domanda di rinnovazione deve essere presentata dall'interessato almeno un mese prima della scadenza del contratto
Art. 5
Il prolungarsi del servizio oltre la scadenza del contratto senza che sia intervenuta da parte; dell'Amministrazione la esplicita comunicazione della rinnovazione, non da' diritto alla rinnovazione medesima, ma consente all'impiegato di beneficiare del trattamento ad esso spettante in base al contratto fino alla data di effettiva cessazione del servizio.
Art. 6
L'impiegato che prima della scadenza del contratto intenda lasciare il servizio deve dare un preavviso per iscritto di non meno di mesi tre. L'Amministrazione ha tuttavia la facolta' di trattenere l'impiegato in servizio per un ulteriore periodo di tre mesi dalla scadenza del termine indicato nel preavviso e, se trattasi di insegnante, fino alla fine dell'anno scolastico. L'abbandono del servizio senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente produce la perdita di qualsiasi diritto attribuitogli dalle presenti norme.
Art. 7
Il contratto si risolve: 1) alla scadenza, ove non venga rinnovato; 2) nel caso di cui al quarto comma del successivo art. 14; 3) per licenziamento. Il licenziamento puo' aver luogo: a) per gravi motivi disciplinari o per cattiva condotta morale; b) per scarso rendimento o incapacita'; c) per riduzione delle esigenze connesse all'assistenza amministrativa e tecnica da prestarsi in Somalia; d) quando, a giudizio dell'Amministrazione, l'opera dell'impiegato non sia piu' ritenuta necessaria. Nei riguardi del personale licenziato per motivi di cui alla, lettera a) non sussiste obbligo di preavviso. Nei casi di cui alle lettere 6), o) e d) il licenziamento puo' aver luogo soltanto dopo un preavviso di due mesi.
Art. 8
Al personale che cessa dal servizio per scadenza del contratto o che viene licenziato per i motivi di cui alle lettere 6), c) e d) dell'articolo precedente, spetta una indennita' pari a tante mensilita' dell'assegno indicato nel contratto per quanti sono gli anni o frazioni di anno superiori a sei mesi di servizio prestato in base al contratto stesso. Al personale licenziato per i motivi di cui alla lettera a) del precedente articolo non spetta alcuna indennita'.
Art. 9
Agli effetti del precedente articolo non sono computati come servizio i periodi trascorsi dall'impiegato in aspettativa per motivi privati secondo quanto previsto nel successivo art. 14.
Art. 10
Al personale a contratto assunto in Italia spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dal luogo di imbarco in Italia al luogo di sbarco in Somalia, non oltre il costo del biglietto relativo alla prima classe per il personale della categoria A e alla seconda classe o classe turistica per il personale delle altre categorie. Al personale proveniente dall'estero, il rimborso delle spese di viaggio di cui al comma precedente puo' essere effettuato soltanto nel limite massimo di quelle occorrenti per raggiungere la Somalia dall'Italia.
Art. 11
Il personale a contratto assunto in Italia o all'estero puo' essere autorizzato a condurre con se' la famiglia o a farsi raggiungere dalla medesima con diritto al rimborso delle relative spese di viaggio secondo quanto disposto da l'articolo precedente.
Art. 12
Nei casi di cessazione dal servizio per scadenza del contratto o per motivi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 8, al personale a contratto spetta il rimborso delle spese di viaggio per se' e per la famiglia dal luogo di imbarco in Somalia al luogo di sbarco in Italia o all'estero con le modalita' stabilite nel precedente art. 10.
Art. 13
Al personale a contratto spetta un congedo annuo di 30 giorni. Il periodo di congedo deve essere usufruito entro la data di scadenza del contratto. Puo' tuttavia, essere consentito il cumulo del congedo per un biennio compatibilmente con le esigenze del servizio. All'impiegato, anche se assunto in Somalia, che trascorre il congedo in Italia, sono concessi venti giorni per il viaggio di andata e ritorno. Se il congedo viene fruito all'estero sono aggiunti al periodo di congedo i giorni effettivamente impiegati per il viaggio di andata e ritorno, fino al massimo di giorni venti.
Art. 14
Per accertati motivi di salute l'Amministrazione puo' concedere agli impiegati a contratto una aspettativa di durata non superiore, in un biennio, a novanta giorni complessivi. Durante i primi sessanta giorni di aspettativa per motivi di salute all'impiegato spetta l'assegno nella misura di un terzo, mentre per i successivi trenta giorni l'assegno e' corrisposto nella misura di un sesto. Qualora pero' l'aspettativa sia stata concessa per malattia o infermita' contratte per comprovate ragioni di servizio, l'assegno e' ridotto a due terzi per i sessanta giorni e ad un terzo per i successivi trenta giorni. Il personale che, scaduto il termine massimo di aspettativa per motivi di salute, non sia in grado di prestare ulteriormente la propria opera e' esonerato dal servizio. In tal caso, al personale medesimo sono applicabili le disposizioni contenute nei precedenti articoli 8, primo comma, e 12. L'impiegato a contratto puo' anche essere collocato in aspettativa per gravi motivi privati per periodi di durata complessiva non superiore a sessanta giorni per biennio. Durante l'aspettativa per motivi privati l'impiegato non ha diritto alla corresponsione degli assegni.
Art. 15
Le interruzioni del servizio per le cause indicate nei precedenti articoli 13 e 14 non prorogano la durata del contratto. Il contratto puo' essere rinnovato nelle posizioni di congedo e di aspettativa.
Art. 16
All'impiegato a contratto, all'atto della stipulazione del contratto stesso, e' attribuito un assegno forfettario lordo mensile, determinato anche in relazione ai carichi familiari, nei seguenti limiti: per la categoria. A: da L. 200.000 a L. 300.000; per la categoria B: da L. 150.000 a L. 200.000; per le categorie C e D: da L. 100.000 a L. 150.000. Detto assegno, per il personale proveniente dall'Italia o dall'estero, decorre dalla data di arrivo in Somalia e viene pagato posticipatamente previa detrazione delle ritenute previste dalle disposizioni vigenti. Con contratto di diritto privato ed a tempo determinato potra' essere assunto personale altamente qualificato, nel limite massimo di dieci unita', per lo espletamento di incarichi o funzioni che richiedano particolare competenza. L'assegno mensile per tale personale sara' stabilito caso, per caso dal Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro. Per ogni unita' assunta in virtu' del precedente comma dovranno essere lasciati scoperti tre posti nel contingente fissato a termini del precedente art. 1.
Art. 17
Nel mese di dicembre di ciascun anno, al personale a contratto e' corrisposta una tredicesima mensilita' pari all'assegno di cui all'art. 16 in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio o frazioni di mese superiori a quindici giorni prestato nel corso dell'anno stesso.
Art. 18
Al personale a contratto si applica per tutta la durata del servizio in Somalia la legislazione in materia di previdenza sociale in vigore in Italia.
Art. 19
Nel caso di morte dell'impiegato a contratto spetta agli aventi diritto una indennita' secondo quanto stabilito nel primo comma dell'art. 8. Qualora la morte sia avvenuta per cause di servizio spetta inoltre agli aventi diritto un'indennita' pari a due mensilita' dell'assegno indicato nel contratto dello impiegato deceduto. In tutti i casi ai familiari che erano conviventi e a carico dell'impiegato deceduto e' applicabile il disposto dell'art. 12.
GRONCHI FANFANI - SEGNI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 132. - VILLA
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